Cassazione Civile, Ordinanza n. 33705/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRAP, IRES e IVA, oltre sanzioni, componenti ritenuti indebiti per l'anno 2013, assumendo che la società avesse partecipato a operazioni oggettivamente inesistenti. Il giudice tributario di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che gli elementi raccolti dall'Ufficio fossero idonei a provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni e che la documentazione prodotta dalla società fosse solo formale e non decisiva. In cassazione la società ha proposto due motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza relativa all'infondatezza e illegittimità del maggior reddito accertato, sostenendo che la CTR non si sarebbe espressa sulla contestazione dell'inesistenza oggettiva delle operazioni; (2) motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36 e 53 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR liquidato come non dirimente la documentazione prodotta senza spiegare adeguatamente il rigetto delle eccezioni riproposte in appello. La società, inoltre, in sostanza mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso innanzitutto il vizio di omessa pronuncia, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione espressa sulle ragioni per cui le operazioni dovevano considerarsi oggettivamente inesistenti. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la censura difettava di specificità perché non riportava in modo adeguato le difese svolte nei gradi di merito e, soprattutto, tendeva a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata contiene una risposta espressa, anche sintetica, sul punto decisivo oggetto di doglianza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale invocato non può essere utilizzato per censurare in realtà il contenuto motivazionale o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è deducibile in cassazione una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o del convincimento formato dal giudice di merito.
La critica alla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rinnovata ponderazione del loro grado di attendibilità e prevalenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare con specificità le difese e gli atti rilevanti dei precedenti gradi di giudizio; la loro omissione rende inammissibile la censura.
La motivazione della sentenza tributaria deve essere intelligibile; tuttavia, nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
Le ragioni dell'appello devono essere dedotte e riproposte con adeguata specificità; la mancanza di tale specificazione nel ricorso per cassazione ne determina l'inammissibilità.
Il provvedimento è stato definito in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato previsto per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione la denuncia di omessa pronuncia è infondata quando dalla sentenza impugnata risulti una decisione espressa, anche se sintetica, sulla questione dedotta.
- La censura che, sotto la veste di vizio processuale, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e il convincimento del giudice di merito è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può procedere a una nuova rivalutazione del fatto.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: quando si deduce l'erroneità del rigetto di eccezioni o difese svolte nei gradi di merito, occorre indicare puntualmente le allegazioni e gli atti rilevanti su cui si fonda la doglianza.
- La motivazione è apparente solo quando sia del tutto mancante o meramente assertiva; non è sufficiente che la parte ritenga non condivisibile il percorso logico seguito dal giudice di merito.
- Nel contenzioso tributario, la contestazione dell'oggettiva inesistenza delle operazioni può essere superata solo con prova specifica e coerente, ma in sede di legittimità resta preclusa la rilettura del compendio istruttorio.
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