Cassazione Penale, Sentenza n. 35306/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 16 gennaio 2026 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. su concorde richiesta delle parti. La sentenza, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e ritenuta la continuazione interna ed esterna con un reato già giudicato con sentenza irrevocabile del 16 giugno 2020, gli ha applicato per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990 la pena di tre anni di reclusione e 13.000 euro di multa, rideterminando la pena complessiva in tre anni e sei mesi di reclusione e 14.000 euro di multa; ha inoltre revocato la sospensione condizionale concessa con precedente sentenza del 27 aprile 2016, irrevocabile dal 12 luglio 2016, e disposto la confisca del denaro sequestrato. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione degli artt. 444 e 448, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che la revoca della sospensione condizionale non era inclusa nell'accordo e non poteva essere disposta dal giudice del patteggiamento d'ufficio, ma avrebbe potuto essere eventualmente pronunciata in sede esecutiva. La Corte ha preliminarmente riconosciuto che il ricorso è formalmente ammissibile, poiché la revoca del beneficio non è un punto negoziabile compreso nell'accordo e non ricade nella preclusione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha tuttavia ritenuto manifestamente infondato il motivo nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale, pur non essendo compresa nell'accordo di patteggiamento e non essendo soggetta alla preclusione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., potesse essere disposta dal giudice della cognizione. In base all'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., la revoca ha natura dichiarativa: accertata la condizione prevista dalla legge, gli effetti sostanziali risalgono al momento in cui essa si è verificata e la pronuncia giudiziale riconosce una caducazione già prodottasi ope legis. La sentenza di patteggiamento è titolo idoneo alla revoca, essendo equiparata agli effetti penali a una sentenza di condanna; pertanto il giudice non ha ecceduto i propri poteri. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti, agli effetti penali, è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo cod. proc. pen.)
La sentenza di patteggiamento è equiparata agli effetti penali a una sentenza di condanna e può quindi costituire il presupposto per la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.
in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, non opera la preclusione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso in cui sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con altra sentenza, in quanto trattasi di un punto della decisione non ricompreso nell'accordo delle parti e dalle stesse non negoziabile, non potendosi ricomprendere nella nozione di "pena" la statuizione relativa alla concessione dell'anzidetto beneficio
La preclusione speciale al ricorso contro la sentenza di patteggiamento non impedisce di censurare la revoca della sospensione condizionale concessa con altra sentenza, perché tale statuizione non è inclusa nell'accordo e non rientra nella nozione di pena negoziabile.
la sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti, agli effetti penali, è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo cod. proc. pen.),
L'equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna permane agli effetti penali; la riforma richiamata dalla Corte ha delimitato l'efficacia della sentenza nei giudizi extrapenali, senza escludere la sua idoneità quale titolo per la revoca della sospensione condizionale.
Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa.
Quando ricorre la condizione legale di revoca, la caducazione del beneficio si produce ope legis; il provvedimento giudiziale è ricognitivo e può essere pronunciato dal giudice che accerta la condizione, anche in presenza di una successiva sentenza di patteggiamento idonea a integrare il presupposto.
Con sentenza del 16 gennaio 2026 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ritenuta la continuazione interna ed esterna con il delitto già giudicato con sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo n. 432 del 16 giugno 2020, irrevocabile dal 2 settembre 2020, applicava a Likmeta Denis inordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la pena di anni tre di reclusione ed euro 13.000,00 di multa, rideterminando la complessiva pena in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.
La norma è richiamata per identificare il reato continuato oggetto del patteggiamento e il rapporto di continuazione con il precedente delitto; la Corte non svolge un'autonoma interpretazione dell'istituto.
applicava a Likmeta Denis inordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la pena di anni tre di reclusione ed euro 13.000,00 di multa
La disposizione individua il reato in materia di stupefacenti per il quale è stata applicata la pena concordata; il testo non contiene una specifica interpretazione della fattispecie.
la revoca della sospensione condizionale della pena, concesso con la precedente sentenza, irrevocabile dal 12 luglio 2016, sostanzialmente ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La disposizione è citata nel testo? No; non è stata richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza è un punto non negoziabile nell'accordo di patteggiamento; la sua statuizione può essere censurata in cassazione senza che operi la preclusione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma 1, c.p. ha natura dichiarativa: quando si verifica la condizione legale, la caducazione del beneficio si produce ope legis e la pronuncia giudiziale ne prende atto.
- La sentenza di patteggiamento, equiparata agli effetti penali a una sentenza di condanna, costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p.; il giudice del patteggiamento può quindi disporla anche se la revoca non è stata inclusa nell'accordo.
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