Cassazione Civile, Ordinanza n. 20884/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno 2011 con cui l’Ufficio contestava la non imponibilità di operazioni effettuate in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972. La società contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo grado e la CTR aveva confermato la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR non avrebbe valorizzato correttamente gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio e avrebbe escluso ingiustificatamente che sussistessero presupposti presuntivi idonei a porre a carico del cedente un onere di diligenza e di prova sull’assenza di coinvolgimento nella frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nelle cessioni all’esportazione in regime di non imponibilità ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d’intento è ideologicamente falsa perché proveniente da soggetto privo della qualità di esportatore abituale, il cedente non può avvalersi della non imponibilità quando, anche sulla base di presunzioni, disponga di elementi tali da sospettare irregolarità; in tal caso grava su di lui un onere di diligenza e la prova di non essere stato coinvolto nella frode o di non aver potuto conoscerne l’assenza dei presupposti nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli. La CTR, limitandosi a valorizzare la recente costituzione della società e senza esaminare complessivamente tutti gli indizi addotti dall’Ufficio, non ha svolto il necessario accertamento di fatto. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR dell’Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
La non imponibilità delle cessioni all’esportazione presuppone la reale sussistenza dei requisiti di legge; se la dichiarazione d’intento è ideologicamente falsa, la mera sua esistenza formale non basta e il cedente deve provare l’assenza di consapevolezza della frode o l’avere adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere.
Le presunzioni semplici devono essere valutate complessivamente per verificare se gli indizi siano idonei a fondare un diverso accertamento di fatto.
Gli elementi indiziari devono essere seri, precisi e concordanti; il giudice deve esaminarli globalmente e non atomisticamente.
Quando emergono elementi presuntivi di irregolarità, il cedente è gravato da un onere di prova/diligenza circa la propria estraneità alla frode e la conoscibilità dell’assenza dei presupposti per il regime di non imponibilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge in relazione alla disciplina delle presunzioni, dell’onere della prova e della non imponibilità IVA.
La disciplina delle cessioni all’esportazione in sospensione d’imposta richiede un controllo sostanziale della veridicità dei presupposti, non essendo sufficiente il solo dato formale della dichiarazione d’intento.
Massime di principio
- Nelle cessioni all’esportazione in regime di non imponibilità IVA, la dichiarazione d’intento non è sufficiente se risulta ideologicamente falsa: il cedente non può fare affidamento sulla sola forma quando vi siano indizi di irregolarità.
- Se il cedente dispone di elementi, anche presuntivi, che rendono sospetta la mancanza dei requisiti per il regime di non imponibilità, grava su di lui un dovere di diligenza e la prova della propria estraneità alla frode o dell’adozione di tutte le misure ragionevoli.
- Il giudice di merito deve valutare complessivamente tutti gli indizi dedotti dall’Ufficio; è censurabile una decisione che si limiti a un solo elemento fattuale senza considerare il quadro presuntivo nel suo insieme.
- In tema di prova per presunzioni, l’accertamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi non può essere svolto in modo atomistico, ma richiede una valutazione unitaria del materiale probatorio.
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