Cassazione Penale, Sentenza n. 30270/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cusa era gravemente indiziato, in concorso con altri, di avere collocato una testa di maiale dinanzi al portone dell'abitazione dell'assistente di polizia Salvatore Marco Salerno per minacciarlo e costringerlo a comportamenti contrari ai doveri d'ufficio; il fatto è stato ritenuto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (metodo mafioso). In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione: contestava la carenza di gravi indizi circa la sua identificazione quale esecutore materiale (si sarebbe basata solo sulla similitudine della sagoma e non su analisi antropometrica) e l'assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza che il mandato provenisse da una consorteria mafiosa (quindi non integrata l'aggravante mafiosa). Ha altresì sollevato la carenza di prova circa la consapevolezza che l'intimidazione fosse diretta proprio al poliziotto e non a un altro condomino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, così come confermata dal Tribunale del riesame, contenga una motivazione logica e adeguata: risultano chiari i dialoghi intercettati che individuano l'esecutore materiale e le immagini di videosorveglianza che riprendono il soggetto incappucciato poi identificato in Cusa. Il Tribunale del riesame ha inoltre evidenziato il rapporto continuativo di Cusa con i vertici della cosca e la sua disponibilità ad eseguire ordini anche per fatti più gravi (pianificazione di un altro attentato con uso di liquido infiammabile), nonché conversazioni che mostrano la meticolosa preparazione degli atti da parte dei mandanti (Abaco e Musto). Per tali ragioni ha ritenuto integrata l'aggravante del metodo mafioso, dato il chiaro valore intimidatorio e simbolico del collocamento della testa di maiale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposte le comunicazioni all'istituto penitenziario secondo le norme vigenti.
Norme richiamate
art. 416-bis, primo comma, cod. pen.
L'azione intimidatoria è stata ritenuta espressione del metodo mafioso: la collocazione della testa di maiale vale come messaggio intimidatorio riconducibile a consorteria mafiosa, integrando l'aggravante.
Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto però che non sussista errore procedurale né carenza di motivazione idonea a sostenere la misura cautelare.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 94, disposizioni di attuazione del c.p.p.
Richiamata per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario circa gli effetti della decisione e gli adempimenti previsti in caso di mancata remissione in libertà.
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento (procedimento a trattazione scritta).
Massime di principio
- Per confermare una misura cautelare per reati con aggravante mafiosa non è necessaria la prova piena: è sufficiente un quadro di gravi indizi fondato su intercettazioni, immagini e convergenza di elementi che dimostrino il legame con l'organizzazione e la disponibilità ad eseguire ordini.
- La simbolica modalità intimidatoria (es. testa di maiale) può essere valutata come elemento caratterizzante il metodo mafioso quando si inserisce in un contesto probatorio che colleghi l'atto a una consorteria o ai suoi emissari.
- La mera contestazione formale dell'identificazione (ad es. riferimento a similitudine di sagoma) è insufficiente in cassazione se il giudice di merito ha motivato la valutazione delle prove (intercettazioni, videosorveglianza, riscontri) con argomentazioni coerenti e non contraddette da elementi concreti nuovi.
- La mancanza di contatti diretti con il vertice dell'organizzazione non esclude l'aggravante mafiosa se emergono elementi che mostrano l'uso di intermediari per occultare i collegamenti e la consapevolezza del ruolo del committente.
- In fase cautelare la valutazione complessiva della prova (coerenza tra conversazioni, immagini e comportamenti precedenti) è decisiva per la sussistenza della gravità indiziaria; le obiezioni difensive devono indicare vizi specifici e non generici per ottenere l'annullamento.
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