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Sentenza

Sentenza del 16/11/2021 n. 34547 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia deduceva la violazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, lamentando che la CTR, in violazione della predetta disposizione entrata in vigore il 1/01/2016, aveva ritenuto che la torre di sostegno dell'aerogeneratore, sebbene stabilmente infissa al suolo, fosse una componente impiantistica non rilevante ai fini della determinazione della rendita catastale e quindi da escludere dalla stima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso dalla determinazione della rendita catastale il valore della torre di sostegno e delle altre componenti impiantistiche dell'aerogeneratore. La Corte ha richiamato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ritenendo applicabile la L. n. 208/2015 che esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; ha dunque considerato la torre quale componente impiantistica funzionale al processo produttivo (generazione di energia) e non elemento da computare nella rendita catastale. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che alla stima diretta vanno considerati il suolo, le costruzioni e gli elementi che caratterizzano l'immobile; sono invece esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo anche se strutturalmente connessi, pertanto la torre dell'aerogeneratore rientra tra gli "altri impianti" esclusi.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies

    Norma di interpretazione autentica, storicamente utilizzata per includere nella rendita catastale le "costruzioni stabili" connesse al suolo e taluni elementi mobili necessari all'attività industriale; la Corte ricorda che tale intervento aveva ampliato il computo della rendita rispetto alla precedente disciplina, ma è stata poi superata dall'orientamento introdotto dalla L. n. 208/2015.

  • L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), art. 1, comma 244

    Riferimento normativo che in precedenza aveva orientato per l'inclusione di componenti impiantistiche nella stima (si richiamavano istruzioni e circolari tecniche), ma la successiva L. n. 208/2015 ha modificato il criterio escludendo dai valori catastali gli impianti funzionali al processo produttivo.

Massime di principio

  • Applicare la L. n. 208/2015: per i fabbricati speciali (gruppi D ed E) la rendita si determina con stima diretta considerando suolo, costruzioni e gli elementi che caratterizzano l'immobile; sono invece esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo.
  • Per decidere se un elemento va computato nella rendita valutare la sua funzione prevalente: se caratterizza e identifica l'immobile (utilità edilizia o qualitativa) va considerato; se è strumentale al processo produttivo (macchinario, impianto) va escluso anche se infisso o collegato strutturalmente.
  • Criteri pratici utili: modalità di fissaggio (imbullonato vs incorporato), separabilità senza pregiudizio alla funzione produttiva, rilevanza rispetto alla produttività dell'impianto (se l'elemento è direttamente correlato alla produzione), e qualificazione tecnico-estimativa nelle istruzioni catastali.
  • Nei parchi eolici la torre di sostegno, la navicella, il rotore e le pale, pur essendo in parte infisse, devono essere valutate rispetto alla loro natura impiantistica e funzionale alla produzione di energia; successivamente al 1/1/2016 tali componenti possono essere escluse dalla rendita se ritenute impianti funzionali al processo produttivo.
  • In caso di dubbio tecnico-estimativo è opportuno fornire documentazione tecnica dettagliata (schema di connessione, modalità di ancoraggio, tempi e modalità di separazione) e classificazione DOCFA coerente con la normativa vigente al momento della richiesta.

Testo integrale

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