Cassazione Penale, Sentenza n. 2764/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) decisa in primo grado con rito abbreviato, articolando due motivi: (1) doglianza sulla presunta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità basata principalmente sulle dichiarazioni del teste Quagliozzi e sul rifiuto di valutare attendibile la testimonianza di Della Volpe; (2) contestazione per errata applicazione della legge e motivazione illogica in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, per il concorso di colpa della vittima (richiamando anche l'art.190 C.d.S.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (valutazione di fatto e credibilità delle prove di merito) e ha invece ritenuto fondato il secondo motivo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della riconoscibilità dell'attenuante ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen., disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per riesaminare quel profilo. Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna penale resta valida) e rimangono salve la pena inflitta in primo grado (un anno di reclusione con sospensione condizionale), la revoca della patente e la condanna al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio, salvo l'esito del rinvio sulla possibile applicazione dell'attenuante.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
La Corte ha ritenuto possibile il riconoscimento della circostanza attenuante speciale del comma settimo quando risulti un concorso di colpa anche minimo della vittima; ha annullato la sentenza per mancata adeguata valutazione di tale concorso di colpa e rinviato per nuova valutazione.
art. 190 C.d.S. (comportamento dei pedoni)
Richiamato come norma cui attenersi per valutare se la condotta della vittima (camminare sulla carreggiata anziché sul marciapiede) possa integrare concorso di colpa rilevante ai fini dell'attenuante di cui all'art. 589-bis.
Citato in sede di contestazione del comportamento del conducente (violazione di norme del Codice della Strada relative a manovre e sosta), come profilo di colpa della guidatrice.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivazione e limiti del controllo di legittimità)
La Corte ha richiamato il limite del sindacato della Cassazione che impedisce la riconsiderazione del merito probatorio e consente il controllo solo per vizio di motivazione manifestamente illogica; ciò ha determinato l'inammissibilità del primo motivo che chiedeva rivalutazione di credibilità delle prove.
Richiamati nei motivi di ricorso relativi alla valutazione delle testimonianze e alla procedura (in particolare discussione su testimonianza escussa in indagini difensive e accesso al rito abbreviato); la Corte ha ritenuto che tali censure non superassero il limite di sindacabilità in Cassazione.
art. 624 cod. proc. pen. (irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità)
Applicato per dichiarare irrevocabile la condanna penale della ricorrente, nonostante l'annullamento limitato relativo all'attenuante.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede il merito delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione della credibilità dei testimoni sono, di norma, inammissibili salvo evidente manifesta illogicità o travisamento documentabile.
- Per ottenere in cassazione il riconoscimento del vizio per travisamento probatorio occorre identificare specifici atti processuali non considerati o travisati, indicare il dato fattuale incompatibile con la motivazione e dimostrarne la rilevanza decisiva.
- L'attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7, c.p. è applicabile quando è accertato un concorso di colpa, anche minimo, della vittima (es. violazione di norme pedonali): il giudice deve distinguere tra causa che interrompe il nesso causale e concorso di colpa che riduce la responsabilità dell'agente.
- Nelle fattispecie di omicidio stradale va valutato anche il rispetto da parte del pedone degli obblighi dell'art.190 C.d.S.; la presenza di fattori concausali imputabili alla vittima può giustificare la concessione dell'attenuante.
- Quando la cassazione annulla limitatamente a un profilo (es. una valutazione di legge o attenuante) dispone il rinvio per nuovo esame su quel punto, senza rimettere in discussione le altre statuizioni già ritenute irrevocabili.
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