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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10816/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, rettificando il reddito dichiarato con metodo sintetico fondato sul redditometro, valorizzando lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa nel biennio 2004-2005. Il contribuente aveva impugnato l’atto; la CTP aveva accolto solo in parte, mentre la CTR aveva annullato integralmente l’accertamento ritenendo che la definizione agevolata della lite relativa all’anno 2004, con estinzione del relativo giudizio, avesse fatto venir meno il requisito dello scostamento biennale richiesto per legittimare l’accertamento sintetico del 2005. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’estinzione del contenzioso relativo al 2004 non elimina il presupposto biennale, perché tale requisito deve valutarsi alla luce della concreta vicenda degli avvisi e non può dipendere dalla scelta discrezionale del contribuente di definire una delle annualità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, nel regime dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 applicabile ratione temporis, il requisito dello scostamento per due o più periodi d’imposta è condizione di legittimità dell’accertamento sintetico, ma non viene meno per il solo fatto che il contribuente abbia definito una delle annualità interessate con procedura agevolata, determinando l’estinzione del relativo giudizio. Diverso è il caso in cui l’avviso relativo all’altra annualità venga annullato con sentenza passata in giudicato o in autotutela, poiché allora l’accertamento relativo a quell’anno viene meno ex tunc e non può più concorrere a integrare il presupposto biennale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente ... quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta"

    nel testo anteriore alle modifiche del d.l. 78/2010, l’accertamento sintetico richiede che l’incongruità del reddito risulti per due o più periodi d’imposta; il requisito è di legittimità e deve essere valutato alla luce delle vicende concrete degli avvisi, non potendo dipendere dalla mera definizione agevolata di una delle annualità.

  • d.l. 98/2011

    richiamato come base della definizione delle liti fiscali pendenti che aveva estinto il giudizio relativo all’anno 2004.

  • d.l. n. 78 del 2010

    le modifiche all’art. 38 d.P.R. 600/1973 operano, secondo la Corte, per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto; quindi la disciplina novellata si applica dal periodo d’imposta 2009.

Massime di principio

  • Nel regime dell’accertamento sintetico previgente alla riforma del 2010, il requisito dello scostamento del reddito per due o più periodi d’imposta costituisce un presupposto di legittimità dell’atto impositivo.
  • La circostanza che una delle annualità considerate sia stata definita agevolmente dal contribuente, con conseguente estinzione del relativo giudizio, non elimina di per sé il requisito biennale richiesto per l’accertamento sintetico riferito all’altra annualità.
  • La verifica della congruità dei redditi ai fini del redditometro non può essere intesa in senso astratto ed esclusivamente ex ante: rilevano anche le vicende successive dei singoli avvisi, ma solo quando determinino la caducazione dell’accertamento relativo a una delle annualità in modo definitivo e con effetto ex tunc.
  • L’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento sintetico è soddisfatto quando il contribuente sia posto in condizione di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi compiutamente.
  • Non è ragionevole far dipendere la legittimità dell’accertamento redditometrico da una scelta discrezionale del contribuente relativa alla definizione di una delle annualità oggetto di verifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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