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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27052/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

A seguito di un sinistro stradale avvenuto tra due autovetture, il proprietario del veicolo danneggiato aveva agito con rito sommario contro il conducente dell'altro mezzo e contro la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti. In primo grado il tribunale aveva accertato la responsabilità esclusiva del convenuto e aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta, escludendo o riducendo alcune voci: l'IVA sulle riparazioni, le spese di recupero del mezzo, il danno da fermo tecnico. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione del danneggiato e confermato anche la parziale compensazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'IVA e sul valore della prova, sostenendo che l'IVA doveva essere aggiunta al danno materiale; 2) violazione delle norme sul risarcimento e sul processo, sostenendo che le spese di recupero del veicolo erano state domandate e provate; 3) violazione delle norme sul danno da fermo tecnico, sostenendo che tale voce doveva essere riconosciuta anche per effetto della mancata contestazione; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che non vi fosse soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi perché infondati: quanto all'IVA, ha ritenuto che i giudici di merito avessero accertato in fatto che il veicolo era stato riparato senza prova di spesa o di pagamento dell'IVA, così escludendo il danno risarcibile sotto quel profilo; quanto alle spese di recupero, ha confermato che mancava prova dell'esborso; quanto al fermo tecnico, ha ribadito che non è danno in re ipsa e richiede prova dell'effettiva spesa per un mezzo sostitutivo, prova non risultante. Ha invece accolto il quarto motivo, cassando sul punto la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, perché la compensazione di un terzo delle spese di primo grado era stata giustificata con un erroneo richiamo alla soccombenza reciproca: secondo il principio delle Sezioni Unite, la riduzione, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non integra di per sé reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    L'IVA è dovuta come costo accessorio delle riparazioni solo se il danneggiato abbia effettivamente sostenuto la relativa spesa; se la riparazione risulta eseguita senza prova del pagamento, il giudice può escludere il relativo danno risarcibile in fatto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indica il rito sommario utilizzato per introdurre la domanda di risarcimento.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamato quale base dell'ordinanza di primo grado che ha definito il giudizio sommario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per sostenere l'inclusione nel risarcimento di tutte le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale fondamento della responsabilità aquiliana per il sinistro stradale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno secondo i criteri del danno risarcibile da fatto illecito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare asseriti errori di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione della prova e alla non contestazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di regola della soccombenza per la liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione parziale delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il risarcimento del danno da riparazione di un veicolo può comprendere l'IVA solo se risulta che il danneggiato l'abbia effettivamente sopportata; se la riparazione è stata eseguita senza prova di fattura o pagamento, il giudice può ritenere insussistente il relativo pregiudizio.
  • Le spese accessorie, come quelle di recupero del veicolo incidentato, sono risarcibili solo se il danneggiato ne dimostra l'effettivo esborso; non è sufficiente una mera allegazione della voce di danno.
  • Il danno da fermo tecnico non è in re ipsa: deve essere provato e può risultare dalla dimostrazione delle spese sostenute per un mezzo sostitutivo, dalla quale il nesso causale può essere desunto per presunzioni.
  • La mera riduzione dell'importo richiesto, anche se significativa, non integra di per sé soccombenza reciproca quando la domanda è sostanzialmente unica; in tal caso la compensazione delle spese non può essere giustificata solo sul minor accoglimento quantitativo della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieRC autoSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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