Cassazione Civile, Ordinanza n. 27052/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
A seguito di un sinistro stradale avvenuto tra due autovetture, il proprietario del veicolo danneggiato aveva agito con rito sommario contro il conducente dell'altro mezzo e contro la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti. In primo grado il tribunale aveva accertato la responsabilità esclusiva del convenuto e aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta, escludendo o riducendo alcune voci: l'IVA sulle riparazioni, le spese di recupero del mezzo, il danno da fermo tecnico. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione del danneggiato e confermato anche la parziale compensazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'IVA e sul valore della prova, sostenendo che l'IVA doveva essere aggiunta al danno materiale; 2) violazione delle norme sul risarcimento e sul processo, sostenendo che le spese di recupero del veicolo erano state domandate e provate; 3) violazione delle norme sul danno da fermo tecnico, sostenendo che tale voce doveva essere riconosciuta anche per effetto della mancata contestazione; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che non vi fosse soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi perché infondati: quanto all'IVA, ha ritenuto che i giudici di merito avessero accertato in fatto che il veicolo era stato riparato senza prova di spesa o di pagamento dell'IVA, così escludendo il danno risarcibile sotto quel profilo; quanto alle spese di recupero, ha confermato che mancava prova dell'esborso; quanto al fermo tecnico, ha ribadito che non è danno in re ipsa e richiede prova dell'effettiva spesa per un mezzo sostitutivo, prova non risultante. Ha invece accolto il quarto motivo, cassando sul punto la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, perché la compensazione di un terzo delle spese di primo grado era stata giustificata con un erroneo richiamo alla soccombenza reciproca: secondo il principio delle Sezioni Unite, la riduzione, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non integra di per sé reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
L'IVA è dovuta come costo accessorio delle riparazioni solo se il danneggiato abbia effettivamente sostenuto la relativa spesa; se la riparazione risulta eseguita senza prova del pagamento, il giudice può escludere il relativo danno risarcibile in fatto.
Indica il rito sommario utilizzato per introdurre la domanda di risarcimento.
Richiamato quale base dell'ordinanza di primo grado che ha definito il giudizio sommario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per sostenere l'inclusione nel risarcimento di tutte le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito.
Richiamato quale fondamento della responsabilità aquiliana per il sinistro stradale.
Richiamato per la liquidazione del danno secondo i criteri del danno risarcibile da fatto illecito.
Invocato per censurare asseriti errori di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invocato in relazione alla valutazione della prova e alla non contestazione.
Richiamato in tema di regola della soccombenza per la liquidazione delle spese.
Richiamato per contestare la compensazione parziale delle spese di lite.
Massime di principio
- Il risarcimento del danno da riparazione di un veicolo può comprendere l'IVA solo se risulta che il danneggiato l'abbia effettivamente sopportata; se la riparazione è stata eseguita senza prova di fattura o pagamento, il giudice può ritenere insussistente il relativo pregiudizio.
- Le spese accessorie, come quelle di recupero del veicolo incidentato, sono risarcibili solo se il danneggiato ne dimostra l'effettivo esborso; non è sufficiente una mera allegazione della voce di danno.
- Il danno da fermo tecnico non è in re ipsa: deve essere provato e può risultare dalla dimostrazione delle spese sostenute per un mezzo sostitutivo, dalla quale il nesso causale può essere desunto per presunzioni.
- La mera riduzione dell'importo richiesto, anche se significativa, non integra di per sé soccombenza reciproca quando la domanda è sostanzialmente unica; in tal caso la compensazione delle spese non può essere giustificata solo sul minor accoglimento quantitativo della pretesa.
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