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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04314/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata e porto di coltello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, che aveva confermato la sua responsabilità per rapina aggravata e porto di coltello. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, deducendo in sostanza vizi nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e profili fattuali già esaminati e disattesi dai giudici di merito. Il secondo motivo lamentava un vizio di motivazione in relazione alla condanna per il porto di coltello, sostenendo l'esistenza di illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte riproduttivo di censure fattuali già congruamente respinte dalla Corte territoriale e il secondo manifestamente infondato, perché i vizi denunciati non emergevano dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

  • art. 628 c.p.

    Richiamato nel fatto come base della contestazione di rapina aggravata, senza ulteriori sviluppi interpretativi nel testo.

  • art. 4 l. 110/1975

    Richiamato nel fatto come base della contestazione per il porto di coltello, senza ulteriori sviluppi interpretativi nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle dichiarazioni della persona offesa già esaminate in modo congruo e non illogico dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto solo se risulti effettivamente percepibile dalla lettura del provvedimento impugnato; non sono ammissibili doglianze che prospettano illogicità non riscontrabili nel testo della sentenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaDetenzione di armi
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioArmi

Testo integrale

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