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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25253/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un atto di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società l'utilizzo in compensazione, nell'anno 2012, di un credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo maturato per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 1, commi 280-283, L. n. 296/2006. Secondo l'Agenzia, al momento della fruizione la società aveva perso i requisiti soggettivi per beneficiare dell'agevolazione perché, nel frattempo, era stata ammessa al concordato preventivo e quindi rientrava nella causa di esclusione prevista dall'art. 3 del d.m. n. 76 del 28 marzo 2008. La società aveva invece sostenuto che i requisiti andavano verificati al momento della maturazione del credito e della presentazione della domanda telematica, quando era ancora in possesso delle condizioni richieste. La CTR aveva respinto l'appello erariale; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul credito d'imposta e sostenendo che il diritto alla fruizione sarebbe sorto solo con il successivo nulla osta/accoglimento, dovendo i requisiti permanere fino a quel momento. La Corte ha ricostruito la disciplina del credito ricerca e sviluppo, il successivo sistema di monitoraggio e selezione introdotto dal d.l. n. 185/2008 e gli interventi della Corte costituzionale e della normativa del 2009-2011, per verificare se il sopravvenuto concordato preventivo potesse incidere su un credito già maturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il credito d'imposta sarebbe sorto solo al momento del decreto interministeriale del 4 marzo 2011 o comunque al momento del successivo nulla osta all'utilizzo. Ha affermato, invece, che il credito previsto dalla L. n. 296/2006 nasce come diritto soggettivo perfetto al momento in cui si realizzano i presupposti sostanziali previsti dalla legge e dall'effettuazione delle spese agevolate; la disciplina successiva del monitoraggio e del plafond incide solo sulla fruibilità e sul quantum, non sulla nascita del credito. Ne consegue che il sopravvenuto accesso della società al concordato preventivo non può escludere un credito già sorto, essendo irrilevante ai fini della sua spettanza. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 1, commi 280, 282 e 283, L. n. 296/2006

    Disciplina istitutiva del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo; la Corte la considera fonte del credito, che nasce al verificarsi dei presupposti sostanziali.

  • art. 3 del d.m. 28 marzo 2008, n. 76

    Invocato dall'Amministrazione come causa di esclusione dei soggetti in crisi; la Corte esclude che il sopravvenuto concordato preventivo possa incidere su un credito già maturato.

  • art. 29, commi 2 e 3, d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    "la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue"

    La Corte lo interpreta come disciplina di monitoraggio e selezione delle richieste, con effetti sulla fruizione in presenza di risorse limitate, ma non sulla genesi del credito.

  • art. 29, comma 5, d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    Prevede il formulario telematico per la trasmissione dei dati; è parte della procedura di prenotazione del beneficio.

  • art. 2, comma 236, L. n. 191/2009

    Norma che ha stanziato ulteriori risorse per consentire, almeno in parte, la fruizione dei crediti rimasti insoddisfatti per esaurimento del plafond.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel percorso interpretativo costituzionalmente orientato; la Corte si conforma alla lettura già data dalla Corte costituzionale circa la ragionevolezza della disciplina retroattiva e del meccanismo selettivo.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro a tutela dei diritti e dell'affidamento nella disciplina retroattiva.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale a giustificazione della salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Massime di principio

  • Il credito d'imposta previsto da una legge agevolativa matura quando si realizzano i presupposti sostanziali indicati dalla norma istitutiva e non soltanto quando l'Amministrazione consente la sua utilizzazione tramite procedure di monitoraggio o di prenotazione.
  • Una disciplina sopravvenuta che introduca un plafond di spesa o un sistema selettivo di accesso al beneficio può incidere sul quantum o sui tempi di fruizione del credito, ma non elide retroattivamente il diritto già perfezionato, salvo espressa previsione normativa legittima.
  • Se la normativa successiva e la giurisprudenza costituzionale hanno qualificato il credito come diritto soggettivo perfetto, le successive vicende soggettive dell'impresa, come l'ammissione a una procedura concorsuale, non possono di regola far venir meno un credito già maturato.
  • Il diniego del nulla osta per esaurimento delle risorse impedisce l'utilizzo immediato del credito, ma non ne esclude la maturazione né la possibilità di utilizzi futuri in presenza di successive disponibilità finanziarie.
  • Nei giudizi sul credito d'imposta ricerca e sviluppo, il momento rilevante per verificare la spettanza del beneficio è quello in cui l'attività agevolata e le spese si collocano secondo la disciplina istitutiva, non il momento in cui si perfeziona la procedura amministrativa di accesso al plafond.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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