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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20087/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una precedente pronuncia che aveva dichiarato inefficace nei confronti di alcune lavoratrici un contratto di cessione di ramo d'azienda tra la società originaria datrice e la società cessionaria, con conseguente persistenza del rapporto di lavoro in capo al cedente e ordine di ripristino del rapporto. Dopo la ricostituzione dei rapporti, le lavoratrici hanno chiesto il pagamento di differenze economiche tra quanto percepito alle dipendenze del cessionario e quanto avrebbero percepito se la cessione illegittima non fosse avvenuta, con riferimento a voci come ticket restaurant, premio di risultato e proventi di vendita di azioni. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe illegittimamente fondato la decisione su una diversa qualificazione giuridica del rapporto e che, comunque, le lavoratrici non avrebbero provato tutti gli elementi necessari a dimostrare un danno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Nel corso del giudizio di legittimità è stata inoltre rilevata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamente a una delle controricorrenti, per intervenuta conciliazione transattiva generale novativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la società ricorrente e una delle controricorrenti, con compensazione integrale delle spese tra quelle parti. Per il resto ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura sulla violazione del principio iura novit curia e del divieto di ultrapetizione. La Corte ha affermato che il giudice di merito può dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti allegati, purché non muti i fatti costitutivi della domanda; nel caso concreto, tuttavia, la diversa qualificazione della pretesa come risarcitoria o retributiva non era decisiva, poiché i giudici di merito avevano comunque accertato in fatto, sulla base delle prove documentali, che le differenze economiche richieste spettavano. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle altre controricorrenti e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    consente al giudice di qualificare diversamente i fatti e i rapporti dedotti e di ricercare d'ufficio le norme applicabili alla fattispecie, nei limiti del petitum e della causa petendi.

  • art. 112 c.p.c.

    impone il divieto di ultrapetizione e extra-petizione, precludendo al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda o di mutare i fatti costitutivi o estintivi della pretesa.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sull'inadempimento contrattuale, ma la censura è stata ritenuta infondata perché il decisum di merito si fondava su un accertamento in fatto delle differenze economiche dovute.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di danno conseguenza immediata e diretta, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la questione nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha escluso che nel caso concreto mancasse la prova delle somme dovute, valorizzando l'accertamento di merito e la documentazione in atti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento in fatto del giudice di merito, in assenza di specifici vizi motivazionali nei limiti del nuovo n. 5.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può attribuire ai fatti allegati una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, in applicazione del principio iura novit curia, purché non alteri i fatti costitutivi della domanda né attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • Il divieto di ultrapetizione opera quando il giudice modifica i fatti costitutivi o estintivi della pretesa o decide su domande non proposte; non opera invece se la decisione si limita a una diversa sussunzione giuridica dei medesimi fatti dedotti.
  • In cassazione non è utile censurare la diversa qualificazione giuridica della domanda se la decisione di merito poggia comunque su un autonomo accertamento in fatto circa la sussistenza del credito o del danno, fondato sulle prove acquisite e non affetto da vizi motivazionali rilevanti.
  • Quando nel giudizio di merito non siano state introdotte specifiche questioni su aliunde perceptum, compensatio lucri cum damno o mora, la diversa qualificazione della pretesa in termini risarcitori o retributivi può risultare non decisiva ai fini dell'esito della domanda.
  • La prova del credito o delle differenze economiche può essere ritenuta integrata dal complesso della documentazione in atti e dalla valutazione del giudice di merito, che in cassazione non è sindacabile nei limiti del mero riesame del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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