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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35738/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva rigettato le istanze di un condannato, libero sospeso nell’esecuzione della pena di tre anni e nove mesi di reclusione inflitta con sentenza della Corte d’appello di Messina del 10 febbraio 2023, irrevocabile il 9 luglio 2024. La difesa aveva chiesto l’affidamento in prova terapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990 o, in subordine, la detenzione domiciliare per motivi di salute ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen. Il Tribunale aveva escluso una stabile adesione al programma per le dipendenze e ritenuto che il trattamento territoriale non fosse idoneo a contenere il rischio di recidiva; aveva inoltre giudicato compatibile con la detenzione il quadro di HIV, rilevando che cure e controlli potevano essere assicurati in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri o accessi esterni. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato che l’assenza di ulteriori accessi al Ser.D. dopo il febbraio 2026 equivalesse a interruzione del programma, ha sostenuto che le positività a cocaina e cannabinoidi non potessero essere considerate automaticamente ostative e ha denunciato una valutazione non attualizzata e generica della pericolosità, nonché l’omessa considerazione del contesto familiare e delle condizioni sanitarie. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della detenzione domiciliare per salute, denunciando l’insufficiente verifica della disponibilità effettiva di cure e presidi in carcere, la contraddittoria valutazione del quadro clinico e l’omesso bilanciamento fra esigenze di salute e sicurezza pubblica, anche tramite prescrizioni. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il diniego dell’affidamento terapeutico non dipendeva da un automatismo fondato sui precedenti né dalla sola positività alle sostanze, ma dalla valutazione complessiva della mancata stabilizzazione del percorso, delle ricadute, della condotta rispetto alle prescrizioni, dei precedenti e delle pendenze, elementi ritenuti indicativi dell’inaffidabilità dell’adesione e dell’insufficiente capacità del programma di prevenire la recidiva. La diversa lettura della relazione del Ser.D. e degli elementi di fatto sollecitava una rivalutazione di merito non consentita in cassazione; anche senza qualificare formalmente l’assenza di accessi come definitiva interruzione, restava valida la ratio relativa all’inadeguatezza del programma e al rischio di recidiva. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: il Tribunale aveva esaminato le esigenze terapeutiche e, valorizzando il quadro clinico e la possibilità di assicurare cure e controlli attraverso i servizi penitenziari e, se necessario, ricoveri o accessi esterni, aveva escluso in modo non manifestamente illogico l’incompatibilità con la detenzione. La difesa non aveva indicato elementi tecnici decisivi dimostrativi dell’impossibilità di garantire tali cure. Il concorrente giudizio attuale di pericolosità e l’inaffidabilità rispetto a un percorso esterno giustificavano inoltre l’esclusione della detenzione domiciliare. Disposta l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione, in considerazione delle condizioni di salute.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    In presenza di tali pre-condizioni, il Tribunale di sorveglianza deve svolgere una valutazione complessa circa il probabile conseguimento delle finalità del programma concordato con il servizio pubblico o con una delle strutture abilitate, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un effettivo reinserimento sociale.

    L’affidamento terapeutico richiede, oltre ai presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, una prognosi concreta sulla riuscita del programma, valutata anche alla luce della pericolosità del condannato e della capacità del trattamento di favorirne il reinserimento.

  • art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Va, inoltre, ricordato che, ai sensi dell’art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale di sorveglianza può accogliere l’istanza di affidamento in prova terapeutico esclusivamente quando il programma di recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, possa fondatamente essere reputato idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.

    La misura terapeutica può essere concessa soltanto se il programma, considerate anche le sue modalità concrete e l’adesione del condannato, offre una ragionevole garanzia di prevenire il rischio di recidiva.

  • art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen.

    A fronte di una richiesta fondata su condizioni patologiche, il giudice di sorveglianza è tenuto a verificare se lo stato di salute del condannato possa essere adeguatamente preservato in ambiente penitenziario, anche mediante il ricorso ai presidi sanitari interni, ai centri clinici penitenziari e ai ricoveri esterni previsti dall’art. 11 ord. pen., e se la prosecuzione della detenzione si traduca, per la concreta incidenza della malattia e delle cure necessarie, in un trattamento contrario al senso di umanità.

    La detenzione domiciliare per ragioni di salute richiede una verifica concreta dell’adeguatezza delle cure praticabili in carcere e dell’eventuale carattere contrario al senso di umanità della prosecuzione della detenzione; la gravità della patologia o la necessità di controlli periodici, da sole, non impongono la misura.

  • art. 11 ord. pen.

    A fronte di una richiesta fondata su condizioni patologiche, il giudice di sorveglianza è tenuto a verificare se lo stato di salute del condannato possa essere adeguatamente preservato in ambiente penitenziario, anche mediante il ricorso ai presidi sanitari interni, ai centri clinici penitenziari e ai ricoveri esterni previsti dall’art. 11 ord. pen., e se la prosecuzione della detenzione si traduca, per la concreta incidenza della malattia e delle cure necessarie, in un trattamento contrario al senso di umanità.

    Nel valutare la compatibilità della detenzione con le condizioni di salute, il giudice deve considerare anche la possibilità di ricorrere ai presidi sanitari penitenziari e ai ricoveri esterni previsti dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.

    Quando il provvedimento riguarda dati relativi alla salute, in caso di diffusione devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi nei termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • L’affidamento in prova terapeutico richiede una valutazione concreta della probabilità di successo del programma e della sua idoneità a prevenire la recidiva; il giudizio deve considerare congiuntamente pericolosità, modalità del trattamento e affidabilità dell’adesione del condannato.
  • Le ricadute nell’uso di sostanze non costituiscono, di per sé, un automatismo ostativo all’affidamento terapeutico, ma possono essere valutate insieme agli altri elementi per apprezzare la stabilità del percorso e la sua capacità di contenere il rischio di recidiva.
  • Il giudizio di pericolosità rilevante ai fini delle misure alternative deve risultare da una valutazione complessiva e attualizzata: precedenti, pendenze, inosservanza di prescrizioni e atteggiamento verso le condotte in espiazione possono essere apprezzati unitariamente per verificare l’affidabilità del programma proposto.
  • Nel valutare la detenzione domiciliare per motivi di salute, il giudice deve verificare concretamente se le cure necessarie siano praticabili in carcere, considerando presidi sanitari interni, centri clinici e ricoveri esterni; la patologia seria o la necessità di monitoraggi periodici non bastano, da sole, a imporre la misura.
  • La detenzione domiciliare per ragioni sanitarie presuppone che emerga l’inadeguatezza delle cure garantibili in detenzione oppure che la prosecuzione della pena, per la concreta incidenza della malattia e delle cure, determini una sofferenza aggiuntiva contraria al senso di umanità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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