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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35691/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 26 marzo 2026 della Corte d’appello di Catania, pronunciata sull’istanza relativa al termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della stessa Corte del 15 aprile 2025, n. 1863. Secondo la vicenda riferita, un ricorso per cassazione tempestivamente predisposto dal difensore non sarebbe stato iscritto né inoltrato alla Corte di cassazione perché il sistema telematico non lo avrebbe riconosciuto, essendo l’imputato indicato nell’atto come “Puleo David” anziché con il nome completo “Puleo David Massimo”. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 665, 666, 670 e 676 cod. proc. pen. Ha sostenuto che non si trattava di omesso deposito di un’impugnazione né di un’istanza di restituzione nel termine, ma della mancata iscrizione di un ricorso tempestivo per causa di forza maggiore non imputabile al difensore; il rimedio sarebbe stato quindi l’incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., volto a impedire la dichiarazione di esecutività della sentenza e a consentire l’iscrizione del ricorso, non la riapertura del termine. Ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro un provvedimento non impugnabile. Ha applicato il principio di tassatività dei mezzi di gravame, secondo cui le pronunce che decidono sulla competenza non sono immediatamente ricorribili per cassazione; la questione può giungere alla Corte soltanto attraverso la proposizione di un conflitto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 4, c.p.p.

    Con ordinanza del 26 marzo 2026 la Corte di appello di Catania, pronunciando sull'istanza di restituzione nel termine avanzata nell'interesse di David Massimo Puleo ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15 aprile 2025, n. 1863 emessa dalla Corte di appello di Catania, ha dato atto della competenza di questa Corte ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per individuare la competenza sulla decisione relativa all’istanza di restituzione nel termine.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione David Massimo Puleo, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 665, 666, 670 e 676 cod. proc. pen.

    La norma è indicata quale base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge; la Corte dichiara tuttavia il ricorso inammissibile perché rivolto contro un provvedimento non impugnabile.

  • art. 665 c.p.p.

    Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione David Massimo Puleo, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 665, 666, 670 e 676 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente nel motivo di violazione di legge; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 666 c.p.p.

    Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione David Massimo Puleo, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 665, 666, 670 e 676 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente nel motivo di violazione di legge; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 670 c.p.p.

    In definitiva, sostiene il ricorrente, non si verte in tema di omesso deposito di un atto di impugnazione, ma di mancata iscrizione di un ricorso per cassazione tempestivo. Pertanto, l'unico rimedio esperibile era quello dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. poiché la Corte di appello non avrebbe dovuto «consentire la riapertura del termine, ma dare seguito all'iscrizione del ricorso per cassazione ritualmente depositato».

    Il ricorrente invoca l’incidente di esecuzione per contestare l’esecutività della sentenza e ottenere l’iscrizione del ricorso che assume tempestivamente depositato. La Corte non decide nel merito tale tesi, dichiarando inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza.

  • art. 676 c.p.p.

    Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione David Massimo Puleo, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 665, 666, 670 e 676 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente nel motivo di violazione di legge; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è diretto contro un provvedimento per il quale la legge non prevede tale mezzo di impugnazione.

Massime di principio

  • In applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, le pronunce che decidono sulla competenza non sono immediatamente ricorribili per cassazione quando la legge non prevede tale impugnazione; la questione può essere sottoposta alla Corte di cassazione mediante proposizione di conflitto.
  • Il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento non impugnabile è inammissibile; in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ne conseguono le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale

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