Cassazione Penale, Sentenza n. 35690/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 26 febbraio 2026, che aveva rigettato il reclamo contro il diniego della liberazione anticipata per il semestre dall’11 maggio 2021 all’11 novembre 2021. Il diniego era fondato sulla denuncia del 27 luglio 2021 per evasione e minacce e su ulteriori denunce, considerate indicative di mancata partecipazione all’opera rieducativa e di atteggiamenti prevaricatori, nonostante l’archiviazione dei reati denunciati. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 54 ord. pen., 125, comma 3, c.p.p., 11, comma 6, e 27, comma 3, Cost., lamentando motivazione insufficiente circa le ragioni per discostarsi dall’archiviazione, omessa considerazione delle dichiarazioni dei testimoni oculari e apodittica affermazione di condotte prevaricatorie. Ha inoltre contestato il generico richiamo ad altre denunce, senza indicazione del loro contenuto né spiegazione della valutazione comparativa delle denunce reciproche. La liberazione anticipata era stata riconosciuta per il semestre precedente e per i periodi successivi, compresi quelli dal novembre 2021 al maggio 2025.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio. Ha ritenuto carente la motivazione perché il Tribunale non aveva descritto con sufficiente precisione i fatti contestati né spiegato perché, ai fini del trattamento rieducativo, si discostasse dalla ricostruzione recepita nel provvedimento di archiviazione e dagli elementi probatori dedotti dalla difesa. È stata inoltre giudicata insufficiente la motivazione sulle ulteriori denunce, richiamate senza specificarne contenuto e rilevanza e senza chiarire la valutazione delle denunce reciproche. Il riferimento a tali denunce risultava anche poco persuasivo, considerato che la liberazione anticipata era stata concessa per i periodi detentivi immediatamente precedente e successivi al semestre in esame.
Norme richiamate
La liberazione anticipata è stata concessa in relazione al semestre precedente rispetto a quello oggetto del procedimento e a quelli successivi (addirittura dal novembre 2021 al maggio 2025) sicché il riferimento alle denunce appare poco pregnante e, quasi, contraddittorio, laddove è stato ritenuto dai giudici di merito inidoneo al riconoscimento della liberazione anticipata per il solo semestre dall'11 maggio 2021 all'11 novembre 2021.
La decisione sul riconoscimento della liberazione anticipata deve essere motivata con riferimento alla condotta del condannato nel periodo semestrale esaminato e alla sua concreta incidenza sul percorso rieducativo; il diniego non può fondarsi su richiami generici o contraddittori ad altri periodi e a denunce non specificate.
Inoltre, pur dovendosi richiamare quanto deciso da Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498, ovvero che «nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto», va comunque ribadita la necessità di un'argomentata e autonoma disamina del fatto trasgressivo, da identificare con precisione e da valutare di conseguenza, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie.
La motivazione del provvedimento di sorveglianza deve identificare con precisione il fatto trasgressivo e spiegare autonomamente la sua pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, anche quando il fatto sia suscettibile di integrare un reato.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, fatti che possono integrare reati possono essere valutati senza attendere la definizione del procedimento penale, purché il giudice ne accerti e motivi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo.
- La valutazione del giudice di sorveglianza sulle condotte rilevanti per il percorso trattamentale è autonoma rispetto a quella svolta dal giudice della cognizione; tale autonomia non esonera però dall’identificare con precisione i fatti e dal motivare in modo effettivo la loro rilevanza. Resta il limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’interessato.
- Il diniego della liberazione anticipata non può essere fondato sul mero richiamo a denunce o a condotte genericamente qualificate come prevaricatorie: occorre descriverne il contenuto, valutarne gli elementi pertinenti e spiegare come incidano sulla partecipazione all’opera rieducativa.
- Quando la difesa deduce elementi probatori e una ricostruzione alternativa dei fatti, il giudice di sorveglianza deve confrontarsi con tali elementi e motivare le ragioni della valutazione adottata.
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