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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35689/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due indagati hanno impugnato con ricorso unitario per cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 19 marzo 2026, depositata il 13 aprile 2026, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 3 febbraio 2026. A uno era contestata la partecipazione al clan Contini e due estorsioni aggravate, ai danni di due persone; all’altro la partecipazione alla stessa associazione mafiosa e due estorsioni aggravate, una in danno di una persona identificata e una di persona non identificata. I ricorrenti hanno dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione, contestando l’interpretazione delle conversazioni intercettate e, in particolare, la loro identificazione come interlocutori. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e dirette a ottenere una nuova valutazione delle risultanze, senza confronto critico con le ragioni dell’ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, reputando manifestamente infondate le censure. Ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva illustrato in modo coerente e privo di errori logici gli elementi indiziari a carico dei ricorrenti e le ragioni della conferma della misura; le impugnazioni chiedevano invece una rilettura dei fatti e delle intercettazioni, non consentita in sede di legittimità, e non confutavano puntualmente la motivazione del provvedimento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, il cui importo non è riportato nel testo. È stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati sono ristretti.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Con ordinanza del 19 marzo 2026, il Tribunale di Napoli - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Gaetano Esposito e Pietro Falco per il riesame dell'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa nei loro confronti dal Giudice per le indagini preliminari del menzionato Tribunale il 3 febbraio 2026 -, così decideva, per quanto ora rileva

    La disposizione individua il procedimento di riesame attraverso il quale gli indagati hanno contestato l’ordinanza cautelare; la Corte di cassazione esamina poi il ricorso contro la decisione resa dal Tribunale del riesame.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, nel caso concreto, la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella proposizione dell’impugnazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario in cuitindagatogr ristretta, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per la trasmissione del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati sono ristretti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del Tribunale del riesame in materia cautelare, il controllo sul vizio di motivazione riguarda l’adeguatezza logica e giuridica delle ragioni esposte dal giudice di merito; non consente di sostituire a esse una diversa valutazione delle circostanze e delle risultanze probatorie.
  • È inammissibile la censura che, pur formulata come vizio di motivazione, sollecita una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi indiziari già esaminati dal giudice del riesame.
  • È inammissibile il ricorso che ripropone doglianze già dedotte e motivatamente respinte senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a denunciare genericamente carenze o illogicità motivazionali.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia possibile escludere la colpa nella proposizione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariConcussione
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati contro la PA
SottomaterieCarcere

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