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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35680/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 24 marzo 2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza depositata il 15 gennaio 2026, ritenendo che riproponesse questioni di fatto e di diritto già decise con ordinanza esecutiva del 19 novembre 2025. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, c.p.p., ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse spiegato l’identità tra le questioni e non avesse considerato che la nuova istanza affrontava profili ulteriori: la necessità di un accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di un formale atto di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale; la conseguente permanenza della proprietà privata in assenza di tale atto; il significato del rilascio della concessione edilizia rispetto alla proprietà comunale; la sanabilità dell’opera e i limiti al potere del giudice di disapplicare atti amministrativi. La precedente ordinanza aveva già ravvisato la carenza di interesse e legittimazione dell’istante, perché intervenuta tardivamente dopo l’automatica acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del Comune per l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione, e aveva ritenuto illegittimo l’atto di sanatoria per mancanza dei presupposti formali e sostanziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la preclusione da giudicato esecutivo non riguarda elementi nuovi, anche pregressi o coevi, che non siano stati considerati nella decisione precedente; essa opera però sulle questioni effettivamente dedotte e decise, e non soltanto deducibili. Nel caso concreto, le doglianze della seconda istanza riproponevano sostanzialmente le questioni già esaminate e respinte con l’ordinanza del 19 novembre 2025, non impugnata, e la nuova istanza si risolveva nella contestazione di quella decisione. L’omessa impugnazione del primo provvedimento precludeva quindi la riproposizione della medesima istanza, in violazione del principio del ne bis in idem. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod.proc.pen., ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione

    La disposizione è indicata quale base del ricorso per cassazione con cui sono stati denunciati violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017

    si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

    In caso di inammissibilità, la Corte può aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende, determinandola equitativamente in considerazione delle ragioni dell’inammissibilità.

  • principio del ne bis in idem

    L'omessa impugnazione del primo provvedimento preclude efficacemente, pertanto, la riproposizione della medesima istanza, argomentata in contestazione della decisione del primo rigetto, per violazione del principio ne bis in idem.

    Nel procedimento esecutivo non è consentito riproporre la stessa istanza per contestare le ragioni di una precedente decisione non impugnata, quando le questioni siano già state dedotte ed effettivamente decise.

Massime di principio

  • La preclusione derivante dal giudicato esecutivo non si estende a elementi nuovi, né a elementi anteriori o coevi che non siano stati considerati, neppure implicitamente, nella decisione precedente.
  • La preclusione opera per le questioni effettivamente dedotte e decise, ma non per quelle soltanto deducibili e non sottoposte al giudice nella precedente fase esecutiva.
  • Quando una precedente ordinanza esecutiva non è stata impugnata, non è possibile riproporre la medesima istanza articolando le stesse questioni come critica alle motivazioni di quel provvedimento: tale riproposizione è preclusa dal principio del ne bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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