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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35692/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato accusato di diffamazione aggravata ai danni di una persona costituitasi parte civile. Secondo l’imputazione, il 22 aprile 2022, a Corsico, l’imputato avrebbe pubblicato sul proprio canale YouTube un video di circa 40 minuti, rivolto alla persona offesa e contenente espressioni offensive, comunicando con più persone. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13 novembre 2024, si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Roma, ritenendo non agevole individuare il luogo in cui l’offesa aveva avuto maggiore diffusione. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° aprile 2026, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che, non essendo stato accertato il luogo di caricamento del video, dovessero applicarsi le regole suppletive dell’art. 9 c.p.p. Il pubblico ministero e la difesa dell’imputato hanno concluso per la competenza del Tribunale di Milano.

La decisione

La Corte ha riconosciuto un conflitto negativo di competenza tra due giudici ordinari e ha dichiarato competente il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, disponendo la trasmissione degli atti. Per la diffamazione commessa mediante Internet, il reato si consuma quando almeno due terzi percepiscono effettivamente il contenuto offensivo; il luogo di caricamento del dato informatico rileva quale ultimo luogo conoscibile in cui si è svolta una parte dell’azione, se accertato. Non essendo noto il luogo dell’upload, la Corte ha applicato il criterio suppletivo dell’art. 9, comma 2, c.p.p., individuando la competenza in base al luogo di residenza dell’imputato all’epoca dei fatti, ricadente nella competenza del Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione.

    Il conflitto negativo di competenza sussiste quando due giudici ordinari rifiutano entrambi di conoscere del medesimo fatto, determinando una stasi processuale risolvibile mediante l’intervento della Corte di cassazione.

  • art. 8, comma 1, c.p.p.

    Invero, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di 'locus commissi delicti' del reato di diffamazione afferma da tempo che si tratti di reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi - almeno due - percepiscono la espressione ingiuriosa.

    Il criterio generale del luogo di consumazione si riferisce, per la diffamazione, al luogo in cui almeno due terzi percepiscono l’espressione offensiva.

  • art. 9, comma 1, c.p.p.

    In sostanza, nell'impossibilità di stabilire il luogo di perfezionamento del reato e di applicazione della prima regola suppletiva, attributiva della competenza con riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (art. 9, comma 1, del codice di rito), la competenza si individua sulla base del luogo di residenza dell'imputato all'epoca del fatto, in attuazione del parametro suppletivo immediatamente successivo, di cui all'art. 9, secondo comma, cod. proc. pen.

    Per i reati telematici, se non è possibile determinare il luogo di consumazione, il luogo di caricamento del dato può operare come ultimo luogo conoscibile in cui si è svolta una parte dell’azione; se anche tale luogo non è accertabile, si passa al criterio suppletivo successivo.

  • art. 9, comma 2, c.p.p.

    Orbene, non essendo noto il sito dell'upload del "file" contenente le dichiarazioni offensive dell'altrui reputazione oggetto del presente procedimento, deve di conseguenza trovare applicazione il criterio suppletivo di individuazione della competenza per territorio, di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. che, tenuto conto del luogo di residenza dell'imputato all'epoca dei fatti, appartiene al Tribunale di Milano in composizione monocratica.

    Quando non è accertabile il luogo di caricamento del contenuto diffamatorio e non è determinabile il luogo di consumazione, la competenza territoriale si individua applicando il criterio suppletivo del luogo di residenza dell’imputato all’epoca del fatto.

  • art. 595, comma 3, c.p.

    Nel caso di offesa arrecata tramite Internet, la condotta, cioè l'introduzione nello spazio Web del messaggio dal contenuto illecito, è in altre parole distinta dall'evento, integrato dalla apprensione del messaggio da parte di terzi.

    Nella diffamazione via Internet, l’inserimento online del messaggio costituisce la condotta, mentre l’evento si realizza con l’effettiva apprensione del contenuto da parte di terzi; la specifica aggravante contestata non modifica tale distinzione.

Massime di principio

  • La diffamazione è un reato di evento e si consuma nel momento e nel luogo in cui almeno due persone diverse dalla persona offesa percepiscono il contenuto offensivo.
  • Nella diffamazione commessa tramite Internet, la mera immissione del messaggio nello spazio web non perfeziona l’evento: occorre l’effettiva apprensione del contenuto da parte di terzi.
  • Ai fini della competenza territoriale per la diffamazione telematica, quando sia accertato, il luogo di caricamento del dato informatico costituisce l’ultimo luogo conoscibile nel quale è avvenuta una parte dell’azione.
  • Se non è accertabile il luogo di caricamento e non è possibile individuare il luogo di consumazione, la competenza territoriale si determina applicando il criterio suppletivo del luogo di residenza dell’imputato all’epoca del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

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