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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35684/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza dell’11 maggio 2026 con cui il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati per il reato edilizio contestato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, accertato il 22 settembre 2022. Agli imputati era attribuita, in concorso, la realizzazione di opere abusive presso un immobile nel Comune di Vinci: l’uno quale proprietario committente, l’altro quale tecnico progettista asseverante e direttore dei lavori. Il Tribunale aveva fondato la decisione sul permesso di costruire in sanatoria prodotto dalla difesa. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 36 e 45 d.P.R. 380/2001 e motivazione apparente: il giudice si era limitato a prendere atto del rilascio del titolo, senza accertare la natura e consistenza delle opere, la disciplina urbanistica applicabile, la sussistenza dei presupposti della sanatoria e la corrispondenza tra opere contestate e opere sanate; il ricorrente ha inoltre richiamato l’incertezza derivante dal riferimento, nel titolo, a opere non demolite, mentre l’imputazione comprendeva anche opere demolite. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.p., sostenendo che il fascicolo cartaceo contenesse soltanto alcuni atti, tra cui il permesso in sanatoria, e che gli ulteriori atti presenti nel fascicolo TIAP fossero antecedenti al rilascio del titolo e relativi al contenzioso amministrativo, così che il giudice non avrebbe avuto conoscenza sufficiente del fatto contestato. La difesa ha sostenuto che la motivazione fosse sufficiente anche per relationem al permesso, il quale descriveva un intervento di demolizione e parziale ricostruzione diretto all’adeguamento sismico di una tettoia ad uso autorimessa pertinenziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sulla sussistenza dei presupposti estintivi. Ha ribadito che il rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente l’estinzione del reato: il giudice penale deve verificare concretamente i presupposti di fatto e di diritto della sanatoria, compresa la conformità urbanistico-edilizia richiesta e la corrispondenza tra opere contestate e opere sanate, senza recepire acriticamente la determinazione comunale. Nel caso concreto il Tribunale si era limitato a constatare il rilascio del titolo, senza svolgere tali verifiche. L’accoglimento è fondato su tale omissione; la Corte non ha disposto l’annullamento sulla distinta censura relativa alla composizione e conoscibilità degli atti del fascicolo.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La Corte costituzionale ha più volte affermato (da ultimo C.Cost. n. 93 del 2023), che il requisito della doppia conformità costituisce principio fondamentale nella materia del «governo del territorio», norma fondamentale di riforma economico-sociale, specificando che, ai fini della regolarizzazione dell'abuso edilizio è necessario l'assoluto rispetto delle relative prescrizioni durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza, con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali, ossia quelle opere realizzate in difetto, o in difformità dal titolo edilizio, che, tuttavia, non arrecano danno urbanistico edilizio.

    La sanatoria edilizia disciplinata dall’art. 36 presuppone la doppia conformità dell’intervento, da verificare per l’intero periodo tra realizzazione dell’opera e presentazione dell’istanza; sono sanabili soltanto abusi formali privi di danno urbanistico-edilizio.

  • art. 45, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'art. 45 d.P.R. 380/2001, al comma 3, inequivocabilmente sancisce l'estinguibilità a seguito del rilascio del permesso in sanatoria (e non di atti equipollenti) dei soli reati urbanistici: «i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti», con beneficio di tutti i soggetti corresponsabili, e non del solo richiedente, posto che l'estinzione del reato quale conseguenza della sanatoria opera oggettivamente a seguito della eliminazione dell'antigiuridicità penale del comportamento illecito, con il limite, ovvio, relativo agli abusi per cui sia già intervenuta sentenza di condanna.

    Il rilascio del permesso in sanatoria estingue i reati contravvenzionali urbanistici, con effetto per tutti i corresponsabili, ma solo quando ricorrono effettivamente i presupposti della sanatoria e salvo che sia già intervenuta condanna.

  • art. 546, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.p.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per insufficienza della motivazione in relazione alla conoscibilità del fatto, ma la Corte non ha fondato su tale censura la decisione di annullamento.

Massime di principio

  • Il giudice penale, quando l’imputato invoca l’estinzione del reato edilizio per rilascio del permesso in sanatoria, deve verificare in concreto i presupposti di fatto e di diritto dell’effetto estintivo; non è sufficiente prendere atto del titolo amministrativo né recepire acriticamente la valutazione comunale.
  • La verifica giudiziale della sanatoria deve accertare la conformità richiesta dalla disciplina urbanistica ed edilizia e la corrispondenza tra le opere oggetto dell’imputazione e quelle effettivamente sanate. Se tale verifica manca, la decisione che dichiara estinto il reato non può essere mantenuta.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizio
RamiReati edilizi

Testo integrale

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