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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20904/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato l'inefficacia dell'affidamento in prova con le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 127 c.p.p. per mancato contraddittorio e per avere il Tribunale deciso 'de plano' senza aver convocato l'imputato né notificato l'avviso d'udienza; 2) vizio di motivazione perché il ricorrente avrebbe comunque contattato gli operatori dell'ufficio esecuzione penale esterna (telefonicamente e via e-mail) e dunque non si sarebbe sottratto all'incontro necessario per la sottoscrizione del verbale iniziale; ha inoltre richiamato le condizioni personali (figlia, convivenza con la madre, lavoro a tempo determinato) come elementi che avrebbero dovuto essere valutati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che non vi fosse contraddittorio: dagli atti risultava il verbale dell'udienza camerale del 25/02/2025 e la ricezione, da parte del difensore, di due avvisi d'udienza telematici (SNT) del 6/02/2025 che indicavano data e oggetto dell'udienza. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'esecuzione dell'affidamento in prova decorre solo con la sottoscrizione del verbale di cui all'art. 47, comma 5, ord. pen. e che la previsione normativa (art. 97, comma 3, DPR n. 230/2000) richiede proprio tale sottoscrizione; le deduzioni del ricorrente su contatti telefonici/telefonate e email sono generiche, non datate e non documentate e quindi non autosufficienti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (importo determinato in dispositivo, non riportato integralmente nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma che tutela il contraddittorio; la Corte ha verificato dagli atti che l'avviso d'udienza era stato regolarmente notificato al difensore tramite il sistema telematico SNT, escludendo la violazione.

  • art. 47, comma 5, ord. pen.

    La Corte richiama che l'efficacia dell'affidamento in prova al servizio sociale decorre dalla sottoscrizione del verbale previsto da questa norma; senza tale verbale non inizia l'esecuzione della misura.

  • art. 97, comma 3, primo periodo, DPR n. 230/2000

    l'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste

    La norma impone espressamente che l'ordinanza abbia efficacia solo con la sottoscrizione del verbale; il Tribunale di sorveglianza ha correttamente dichiarato inefficace l'ordinanza per mancata sottoscrizione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nel procedimento di cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale inizia e produce i suoi effetti solo dopo la sottoscrizione del verbale previsto dall'art. 47, comma 5, e quindi l'assenza di tale sottoscrizione legittima la dichiarazione di inefficacia della misura.
  • La semplice dichiarazione di aver contattato gli operatori (telefonicamente o via e-mail) non è sufficiente a dimostrare l'effettivo avvio della misura: è necessario produrre prove documentali (email con data/ora, ricevute, registrazioni di appuntamenti, verbali) che attestino i contatti e la loro tempestività rispetto alla convocazione per la sottoscrizione.
  • Se si deduce la mancata convocazione o carenza del contraddittorio è fondamentale verificare e produrre la documentazione delle notifiche telematiche (es. avvisi SNT) o la mancanza delle stesse; l'esistenza nel fascicolo di avvisi telematici può neutralizzare la censura di nullità per mancata notifica.
  • In fase di impugnazione occorre allegare elementi concreti e autosufficienti a sostegno dei fatti dedotti: deduzioni generiche o non documentate rischiano l'inammissibilità della censura.
  • Per evitare la perdita del beneficio è prudente, alla concessione dell'affidamento, presentarsi all'appuntamento per la sottoscrizione del verbale o, se impossibilitati, comunicare tempestivamente e documentalmente (PEC/email con ricevuta, prove di chiamate) la propria impossibilità e concordare un nuovo incontro; conservare ogni prova di comunicazione con l'UEP.

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