Cassazione Civile, Ordinanza n. 06168/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha preso atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate secondo l’istanza concorde delle parti. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, in ragione dell’esito conciliativo.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2013, con recupero a tassazione di maggior reddito imponibile ai fini IRES, ritenendo indebitamente dedotto l’accantonamento per trattamento di fine mandato dell’amministratore in misura eccedente i limiti di deducibilità previsti dall’art. 105, comma 1, TUIR. La CTP aveva annullato l’atto e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia aveva dedotto, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 105, commi 1 e 4, TUIR, sostenendo che la CTR avesse errato nell’escludere che il TFM dell’amministratore fosse soggetto alle medesime limitazioni di deducibilità previste per il TFR. Dopo il ricorso, entrambe le parti hanno però chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l’intervenuta conciliazione extragiudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 e concordando la compensazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della deducibilità degli accantonamenti per trattamento di fine mandato; l’Agenzia sosteneva che la disciplina limitativa dovesse applicarsi anche al TFM dell’amministratore.
Invocato con il comma 1 per fondare la pretesa erariale sulla limitazione della deducibilità degli accantonamenti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come norma processuale di deduzione del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
Indicata come base della conciliazione extragiudiziale che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’intervenuta conciliazione.
Richiamata quale norma di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di legittimità tributaria, le parti producono un accordo conciliativo validamente intervenuto sulla lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame del merito del ricorso.
- La conciliazione extragiudiziale raggiunta tra ufficio e contribuente può comportare anche la compensazione delle spese ove ciò risulti dall’accordo o da istanza concorde delle parti.
- L’esito conciliativo del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza del motivo di ricorso originariamente proposto.
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