Cassazione Civile, Ordinanza n. 17176/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione della comunione ereditaria di un de cuius, con previa collazione delle donazioni fatte in vita e con l’intervento di una creditrice ipotecaria. Il tribunale aveva approvato un progetto di divisione che assegnava alcuni beni direttamente ad alcuni condividenti, disponeva il sorteggio per altre quote, prevedeva conguagli e condannava gli eredi che avevano goduto esclusivamente di beni ereditari al rendiconto dei frutti percepiti. La corte d’appello ha confermato la decisione, correggendo solo un errore materiale sugli interessi legali dovuti sulle somme da rendiconto. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione della regola del sorteggio delle porzioni eguali, sostenendo che le quote sarebbero state sostanzialmente equivalenti e che quindi tutte avrebbero dovuto essere sorteggiate; 2) violazione delle norme sulla divisione in natura e sui conguagli, censurando la valutazione di alcuni immobili, la loro possibile distinta considerazione, e la scelta di frazionare una villa; 3) violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana, sul risarcimento e sull’onere della prova, contestando la condanna al pagamento di somme per il godimento esclusivo di immobili comuni, ritenuta dal ricorrente come danno privo di prova e trattato come in re ipsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in fatto, le quote non erano tutte di eguale valore, anche per effetto della collazione e delle diverse posizioni ereditarie, sicché era corretta l’applicazione dell’art. 729 c.c. con sorteggio solo tra le porzioni eguali e attribuzione diretta delle porzioni diseguali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure investivano valutazioni di fatto sulla formazione delle porzioni e sulla stima degli immobili, non sindacabili in cassazione, risultando inoltre la doglianza priva di specificità e comunque preclusa dalla doppia conforme. Ha ritenuto manifestamente infondato e inammissibile il terzo motivo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, il danno da occupazione senza titolo di immobile normalmente fruttifero è presunto in modo relativo e può essere liquidato equitativamente, anche parametrandolo al canone locativo di mercato, gravando sull’occupante l’onere di provare l’anomala infruttuosità del bene. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese in cassazione; è stato inoltre disposto l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La regola del sorteggio riguarda le porzioni eguali; quando le quote hanno valore diverso, è legittima l’attribuzione diretta delle porzioni diseguali, con sorteggio limitato a quelle di uguale valore.
Nella divisione ereditaria gli immobili comodamente divisibili non impongono necessariamente una perfetta omogeneità delle porzioni; il giudice può privilegiare soluzioni che evitino un eccessivo frazionamento e salvaguardino l’equivalenza di valore complessiva.
Le porzioni devono essere formate, per quanto possibile, in modo proporzionale rispetto al valore delle quote, ma senza imporre una frazionazione delle singole entità in contrasto con l’utilità e con la corretta formazione della massa divisoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure che mirano a riesaminare il fatto o la motivazione sono precluse nei limiti del sindacato di legittimità, specie in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire il medesimo accertamento di fatto già confermato nei due gradi di merito nei limiti previsti dalla norma.
Richiamato per la domanda risarcitoria da occupazione senza titolo, ma il danno viene ricostruito secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza sulla perdita del godimento/fruttuosità del bene.
Il danno risarcibile va liquidato secondo i criteri degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., con possibile valutazione equitativa quando non sia possibile provarne l’ammontare preciso.
Il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno causalmente conseguenti al fatto illecito, qui intesi come perdita della possibilità di fruire economicamente del bene.
Quando il danno non è provabile nel suo esatto ammontare, il giudice può procedere a liquidazione equitativa, anche assumendo il canone locativo di mercato quale parametro.
Spetta a chi contesta la pretesa risarcitoria allegare e provare i fatti impeditivi o l’anomala infruttuosità del bene, una volta accertata la normale attitudine del bene a produrre frutti.
Il motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato nei casi di impugnazione respinta.
Massime di principio
- Nella divisione ereditaria il sorteggio è necessario soltanto per le porzioni di eguale valore; se le quote sono diverse per effetto della collazione o di altre componenti della massa, il giudice può attribuire direttamente le porzioni diseguali.
- Il giudice della divisione ereditaria non è tenuto a una perfetta omogeneità materiale delle porzioni: può scegliere la soluzione che meglio realizza il valore complessivo delle quote, evitando frazionamenti eccessivi dei cespiti e conguagli sproporzionati.
- Le valutazioni di fatto sulla composizione delle porzioni, sulla stima degli immobili e sulla convenienza del progetto divisionale non sono sindacabili in cassazione, salvo i limiti propri del vizio motivazionale e della doppia conforme.
- Nel giudizio di legittimità la censura deve essere specifica e deve indicare in modo puntuale come il diverso apprezzamento dei beni inciderebbe concretamente su un differente progetto di divisione.
- In caso di occupazione senza titolo di un immobile normalmente fruttifero, il danno da perdita del godimento economicamente apprezzabile è presunto in via relativa; chi occupa il bene può vincere la presunzione solo provando l’anomala infruttuosità del bene.
- Se il danno da occupazione illegittima non è provabile nel preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche assumendo il canone locativo di mercato come parametro di riferimento.
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