Cassazione Penale, Sentenza n. 5051/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/05/2022 del giudice dell'esecuzione che ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze di condanna per reati aggravati dalla normativa sugli stupefacenti (art. 74 e art. 73 DPR 309/90). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 81, 2° c., c.p.; art. 671 c.p.p.; art. 533 c.p.p.), vizi di motivazione e manifesta illogicità nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite; censura inoltre la disparità di trattamento rispetto al coimputato Orabona e sostiene che non sia stata correttamente considerata l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, DPR 309/90.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la metodologia applicata dal giudice dell'esecuzione: individuazione del reato più grave e determinazione della pena base, con calcolo e motivazione distinti degli aumenti per ciascun reato satellite; gli aumenti sono risultati complessivamente inferiori al minimo edittale delle fattispecie satellite, il che attenua l'obbligo motivazionale. La Corte ha inoltre precisato che l'attenuante dell'art. 74, comma 7, DPR 309/90 era già stata applicata nella fase di cognizione e non doveva essere nuovamente riconsiderata dal giudice dell'esecuzione. La censura basata sul trattamento diverso riservato al coimputato è stata ritenuta priva di rilievo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione per raggruppare più condanne e determinare la pena complessiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione con aumenti motivati distintamente per i reati satellite
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di concorso di reati; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione nella determinazione del cumulo/continuazione contestata
Richiamato dal ricorrente quale norma processuale rilevante; la Corte non ha ravvisato applicazioni erronee che ne richiedessero la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza impugnata
Criteri per la determinazione della pena (circostanze da considerare); la Corte ricorda che l'obbligo motivazionale diminuisce se la pena è prossima al minimo edittale e si irrigidisce in caso di scostamenti significativi dal minimo
art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Criterio per individuare il reato più grave da assumere come base per la determinazione della pena nella continuazione; applicato correttamente dal giudice dell'esecuzione
art. 74 DPR 309/1990 (commi 1, 2 e 7)
Norme sulle fattispecie di traffico/associazione di stupefacenti e sull'attenuante speciale (comma 7); la Corte ha osservato che l'attenuante era già stata presa in considerazione nel calcolo della pena nella fase di cognizione e non poteva essere riconsiderata dal giudice dell'esecuzione
Norma sulle altre violazioni in materia di stupefacenti; il giudice dell'esecuzione ha quantificato distintamente gli aumenti per i singoli capi derivanti da questa normativa
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna del ricorrente a euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per affermare che, non risultando assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le sanzioni previste per ricorsi manifestamente infondati
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando applica la continuazione, deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la mancanza di motivazione specifica è meno grave se gli aumenti sono inferiori al minimo edittale delle fattispecie satellite
- Se la pena complessiva risultante dalla continuazione è prossima al minimo edittale, il richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p. può costituire motivazione sufficiente; maggiori spiegazioni sono richieste in caso di scostamenti significativi dal minimo
- L'attenuante già applicata in sede di cognizione non deve essere riconsiderata dal giudice dell'esecuzione nel calcolo della continuazione, salvo che emergano elementi nuovi
- La mera discrepanza di trattamento rispetto a un coimputato non prova di per sé l'erroneità della determinazione della pena; occorre dimostrare che il giudice abbia compiuto un errore di diritto o di valutazione non consentito
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto, nella impugnazione dell'ordinanza di esecuzione è necessario prospettare profili di illegittimità solidi e documentati
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