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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5051/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/05/2022 del giudice dell'esecuzione che ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze di condanna per reati aggravati dalla normativa sugli stupefacenti (art. 74 e art. 73 DPR 309/90). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 81, 2° c., c.p.; art. 671 c.p.p.; art. 533 c.p.p.), vizi di motivazione e manifesta illogicità nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite; censura inoltre la disparità di trattamento rispetto al coimputato Orabona e sostiene che non sia stata correttamente considerata l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, DPR 309/90.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la metodologia applicata dal giudice dell'esecuzione: individuazione del reato più grave e determinazione della pena base, con calcolo e motivazione distinti degli aumenti per ciascun reato satellite; gli aumenti sono risultati complessivamente inferiori al minimo edittale delle fattispecie satellite, il che attenua l'obbligo motivazionale. La Corte ha inoltre precisato che l'attenuante dell'art. 74, comma 7, DPR 309/90 era già stata applicata nella fase di cognizione e non doveva essere nuovamente riconsiderata dal giudice dell'esecuzione. La censura basata sul trattamento diverso riservato al coimputato è stata ritenuta priva di rilievo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione per raggruppare più condanne e determinare la pena complessiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione con aumenti motivati distintamente per i reati satellite

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di concorso di reati; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione nella determinazione del cumulo/continuazione contestata

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma processuale rilevante; la Corte non ha ravvisato applicazioni erronee che ne richiedessero la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza impugnata

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze da considerare); la Corte ricorda che l'obbligo motivazionale diminuisce se la pena è prossima al minimo edittale e si irrigidisce in caso di scostamenti significativi dal minimo

  • art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Criterio per individuare il reato più grave da assumere come base per la determinazione della pena nella continuazione; applicato correttamente dal giudice dell'esecuzione

  • art. 74 DPR 309/1990 (commi 1, 2 e 7)

    Norme sulle fattispecie di traffico/associazione di stupefacenti e sull'attenuante speciale (comma 7); la Corte ha osservato che l'attenuante era già stata presa in considerazione nel calcolo della pena nella fase di cognizione e non poteva essere riconsiderata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma sulle altre violazioni in materia di stupefacenti; il giudice dell'esecuzione ha quantificato distintamente gli aumenti per i singoli capi derivanti da questa normativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna del ricorrente a euro 3.000

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, non risultando assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le sanzioni previste per ricorsi manifestamente infondati

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando applica la continuazione, deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la mancanza di motivazione specifica è meno grave se gli aumenti sono inferiori al minimo edittale delle fattispecie satellite
  • Se la pena complessiva risultante dalla continuazione è prossima al minimo edittale, il richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p. può costituire motivazione sufficiente; maggiori spiegazioni sono richieste in caso di scostamenti significativi dal minimo
  • L'attenuante già applicata in sede di cognizione non deve essere riconsiderata dal giudice dell'esecuzione nel calcolo della continuazione, salvo che emergano elementi nuovi
  • La mera discrepanza di trattamento rispetto a un coimputato non prova di per sé l'erroneità della determinazione della pena; occorre dimostrare che il giudice abbia compiuto un errore di diritto o di valutazione non consentito
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto, nella impugnazione dell'ordinanza di esecuzione è necessario prospettare profili di illegittimità solidi e documentati

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