Cassazione Penale, Ordinanza n. 11134/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado emessa in rito abbreviato, lo aveva ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di cocaina in quantità pari a 9,58 grammi complessivi, distribuiti in numerose palline. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto non sarebbero stati adeguatamente considerati la mancata individuazione di acquirenti della sostanza sequestrata e il sequestro di somme di denaro asseritamente riconducibili all'attività di spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e privi di effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, osservando inoltre che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto era infondata perché la Corte di appello aveva correttamente valorizzato, in senso ostativo, l'elevato numero di dosi di cocaina sequestrate e il complessivo dato ponderale, indice di un'offesa non tenue. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice contestata per la detenzione di cocaina a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità; nel caso concreto la Corte ne conferma la rilevanza penale.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando gli elementi oggettivi della condotta, come quantità e suddivisione in dosi dello stupefacente, denotano un'offesa significativa.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
richiamato implicitamente in relazione alla dedotta violazione di legge e ai vizi motivazionali prospettati nel ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono in deduzioni generiche o manifestamente non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, senza indicare specifiche carenze logiche o giuridiche della decisione.
- Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la valutazione deve essere ancorata a dati oggettivi della condotta: una rilevante quantità di sostanza stupefacente e la sua suddivisione in numerose dosi possono escludere la tenuità dell'offesa.
- La mancata individuazione di acquirenti o ulteriori elementi difensivi non impongono di per sé il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. se il quadro complessivo del fatto, per quantità e modalità esecutive, evidenzia una lesione non marginale.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non sia ascrivibile a colpa del difensore o della parte, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone una valutazione negativa sull'assenza di tale colpa, espressamente svolta dal giudice di legittimità.
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