Cassazione Civile, Ordinanza n. 28201/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
Una persona fisica conveniva in giudizio l’ente proprietario/gestore di un immobile di edilizia popolare deducendo di essere caduta mentre scendeva le scale del condominio, in occasione di una visita alla madre che vi abitava, a causa di uno scalino scheggiato, con conseguenti lesioni personali. Chiedeva il risarcimento dei danni ai sensi della responsabilità per cose in custodia. Il convenuto chiamava in causa la propria assicuratrice per eventuale manleva e contestava sia la fondatezza della domanda risarcitoria sia l’obbligo di garanzia. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto. Con il ricorso per cassazione la danneggiata denunciava: 1) nullità della sentenza per errore processuale nella valutazione della prova testimoniale, richiamando l’art. 116 c.p.c. e, in sostanza, contestando il modo in cui era stata letta la deposizione del teste; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., sostenendo che la ricostruzione del fatto e l’applicazione della disciplina sulla responsabilità da cose in custodia fossero errate. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili perché il primo mirava a un riesame del merito della prova testimoniale, non consentito in sede di legittimità, e il secondo si fondava su censure non più proponibili nella forma formulata, oltre a non confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e con la doppia conforme di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’ente controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’assicuratrice rimasta intimata. La Corte ha inoltre richiamato, in via di principio, la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. e il possibile rilievo causale della condotta del danneggiato, ma solo per ribadire che la valutazione compiuta dai giudici di merito sul punto non era sindacabile nei termini prospettati.
Norme richiamate
La censura sul modo di valutare la testimonianza non può trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo prospettato come nullità era in realtà diretto a contestare la valutazione di merito della prova, quindi non ammissibile nei termini dedotti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non a un generico sindacato su motivazione insufficiente o contraddittoria.
La responsabilità del custode è ricondotta alla prova del nesso causale tra cosa e danno; può essere esclusa dal fortuito o dalla condotta del danneggiato avente efficacia causale esclusiva o concorrente.
La condotta imprudente del danneggiato può incidere causalmente sul sinistro fino a escludere il nesso eziologico, secondo la valutazione del giudice di merito.
In presenza di doppia conforme, la contestazione della ricostruzione del fatto non è utilmente riproponibile in cassazione nei limiti indicati dalla norma.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica effettiva alla decisione impugnata; altrimenti è un "non motivo" e comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Per la natura della controversia è disposta l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2 Cost.
È richiamato quale fondamento del dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle testimonianze o un diverso apprezzamento del loro contenuto, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più di censurare, in via generale, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e contenere una critica specifica e pertinente; in difetto, si risolve in un non motivo inammissibile.
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. l’attore deve provare il nesso tra cosa e danno; il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito oppure che il danno è stato causato in via esclusiva o concorrente dalla condotta del danneggiato o di un terzo.
- La condotta del danneggiato va apprezzata secondo il dovere di ragionevole cautela e può, se imprevedibile o assorbente sul piano causale, interrompere il nesso eziologico o comunque ridurre la responsabilità del custode.
- In presenza di doppia conforme, la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito incontra un forte limite di ammissibilità in cassazione.
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