Cassazione Penale, Sentenza n. 29245/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Appello di Roma che, riconoscendo la continuazione tra reati oggetto di due sentenze esecutive, aveva determinato la pena complessiva applicando un aumento per continuazione ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato. Capriotti deduceva violazione degli artt. 125, comma 3 e 671 c.p.p., nonché degli artt. 62-bis e 81 c.p. per carenza assoluta di motivazione circa i criteri e l'entità degli aumenti operati, osservando che il giudice di cognizione si era assestato poco sopra il minimo edittale e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte in cui riguarda la determinazione della pena complessiva. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato i criteri seguiti per quantificare gli aumenti per i reati satellite e non ha fornito sufficiente ragionamento che consenta il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sulla sola questione della rideterminazione della pena alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione (ai sensi della sentenza Corte cost. n.183/2013).
Norme richiamate
Disciplina della continuazione e dei limiti del cumulo; la Corte richiede che il giudice individui il reato più grave, determini la pena-base e calcoli e motivi distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, per consentire il controllo sul rispetto della proporzionalità e dei limiti previsti.
Riguarda il trattamento delle circostanze attenuanti generiche; va considerato dal giudice nella rideterminazione della pena, e la mancata considerazione o la mancata valutazione esplicita può rilevare in sede di verifica della motivazione.
artt. 73, comma 1 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico sugli stupefacenti richiamate per la qualificazione dei fatti ritenuti più gravi dalla Corte di appello; sono i reati posti alla base della determinazione della pena nella fattispecie.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in tema di motivazione degli atti; la censura attiene alla carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Regola il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice dell'esecuzione; il ricorso è stato ammesso e valutato dalla Corte di Cassazione.
Parametri di discrezionalità nella determinazione della pena (pena-base e applicazione delle circostanze); la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione esercita un potere discrezionale entro questi parametri e deve motivare sia la pena-base sia gli aumenti per i reati-satellite.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nei casi di continuazione tra reati oggetto di sentenze diverse, deve scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il reato più grave e poi applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite, motivando distintamente ogni aumento.
- La motivazione deve consentire il controllo sulla proporzione tra le pene e sul rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.; il semplice rispetto del limite numerico (es. il triplo della pena-base) non è sufficiente.
- L'entità dell'aumento richiede un livello di motivazione proporzionato: aumenti rilevanti richiedono spiegazioni più puntuali sul criterio adottato.
- Il giudice deve tener conto delle scelte del giudice di cognizione (entità della pena-base, riconoscimento di attenuanti) e darne esplicita valutazione nella rideterminazione della pena per continuazione.
- In difetto di motivazione sufficiente sulla quantificazione degli aumenti, la Cassazione annulla la determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio, spesso con diversa composizione della Corte dell'esecuzione.
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