Cassazione Civile, Ordinanza n. 13013/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguardava un compendio immobiliare appartenente, secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, al patrimonio del Comune e in origine proveniente dal Demanio statale. La parte attrice chiedeva che fosse dichiarata l'acquisizione per usucapione del diritto di proprietà su uno stacco di terreno e su un'unità immobiliare al piano terra con annesso giardino. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che i beni fossero stati concessi in locazione ai danti causa dell'attrice per lungo tempo, sicché il rapporto con la cosa era di detenzione e non di possesso; il mancato pagamento dei canoni dal 1985 e l'asserito abbandono del bene da parte dell'amministrazione non erano idonei a determinare l'interversione del possesso. Con il ricorso per cassazione venivano proposti cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria, per omessa rimessione in mediazione nella controversia di usucapione; 2) falsa applicazione di norme ottocentesche sulla confisca dei patrimoni ecclesiastici e sulla cessione del compendio, assumendo che i Francescani non avessero più disponibilità del bene; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e per mancata ammissione di consulenza tecnica, nonché mancata valutazione di una perizia giurata; 4) falsa applicazione di norme sul demanio, sulla proprietà e sul possesso, sostenendo la sdemanializzazione tacita del bene e l'interversione della detenzione in possesso; 5) violazione delle norme sulle spese, per avere posto a carico della ricorrente anche quelle dell'Agenzia del Demanio, chiamata in causa per ordine del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria doveva essere sollevata entro la prima udienza o comunque rilevata d'ufficio in quella sede, mentre era stata proposta solo in cassazione. I motivi dal secondo al quarto sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati perché non coglievano la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva deciso sulla base dell'esistenza di un rapporto di locazione, quindi di mera detenzione del bene. La Corte di legittimità ha ribadito che l'inadempimento delle obbligazioni del detentore, come il mancato pagamento dei canoni o la mancata riconsegna, non produce interversione del possesso; occorre invece un atto esteriore inequivoco rivolto contro il possessore, idoneo a manifestare il mutamento dell'animus detinendi in animus domini. Neppure la dedotta natura disponibile o indisponibile del bene, la ricostruzione storica del compendio o la produzione della perizia giurata valevano a superare tale dato decisivo. Il quinto motivo è stato respinto perché le spese possono essere poste a carico della parte soccombente anche nei confronti del terzo chiamato in causa per ordine del giudice, secondo il principio di causalità e soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Palermo ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; se dedotta solo in cassazione è tardiva.
art. 84 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98
Richiamato come norma modificativa della disciplina della mediazione obbligatoria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio di nullità denunciato per omessa mediazione e per motivazione apparente.
art. 20 r.d. n. 3036/1866
Invocato dalla ricorrente nella contestazione della ricostruzione storica del titolo di provenienza del compendio.
L. nn. 2987/1866 e 3848/1867
Richiamate dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina dei patrimoni ecclesiastici e sulla disponibilità del bene.
artt. 6 CEDU, 111 Cost., 132 c.p.c.
Invocati per denunciare una motivazione apparente della sentenza di merito.
artt. 183, 2703 c.c., 115 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e della perizia giurata.
artt. 822, 826, 828, 829, 947, 1141, 1164 c.c.
Richiamati per sostenere la tesi della sdemanializzazione tacita e dell'interversione del possesso; la Corte ribadisce che il solo inadempimento del rapporto di detenzione non muta la detenzione in possesso.
In tema di spese di lite, la Corte afferma che esse seguono il principio di causalità e soccombenza, potendo essere poste anche a carico della parte soccombente rispetto al terzo chiamato per ordine del giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In una controversia di usucapione, chi agisce deve dimostrare un possesso utile, attuale e continuato; se il rapporto originario con il bene è di locazione o comunque di detenzione qualificata, il tempo utile all'usucapione decorre solo da un'effettiva interversione del possesso.
- L'interversione del possesso non può derivare da una mera volontà interna del detentore né dal semplice inadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto originario, come il mancato pagamento dei canoni o la mancata restituzione del bene; occorre un comportamento esteriore, univoco e portato a conoscenza del possessore.
- Gli atti di fatto compiuti dal detentore sul bene non sono di per sé sufficienti a integrare il possesso utile ad usucapionem se si collocano nell'ambito della disponibilità derivante dal titolo originario e non esprimono un mutamento riconoscibile dell'animus.
- L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere tempestivamente sollevata entro la prima udienza, oppure rilevata d'ufficio in quella sede; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- La condanna alle spese può riguardare anche il terzo chiamato in causa per ordine del giudice quando la chiamata sia causalmente riconducibile all'esito sfavorevole della lite per la parte soccombente, in applicazione del principio di causalità e soccombenza.
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