Cassazione Civile, Ordinanza n. 10764/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici, laureatisi in medicina e chirurgia e specializzatisi tra il 1979 e il 1987, ha agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e vari ministeri chiedendo il risarcimento per la mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie che prevedevano un'adeguata retribuzione per i medici ammessi alle scuole di specializzazione. Il tribunale aveva ritenuto carente la legittimazione passiva dei ministeri e aveva respinto la domanda per prescrizione; la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione di norme interne, comunitarie e convenzionali, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima della piena percepibilità del danno, a causa dell'incertezza normativa e giurisprudenziale su natura del diritto, soggetto passivamente legittimato e giudice munito di giurisdizione, e hanno chiesto anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui il diritto risarcitorio per tardiva e incompleta attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999. Ha inoltre affermato che le incertezze giurisprudenziali sulla qualificazione dell'azione, sulla legittimazione passiva e sulla giurisdizione non impediscono la decorrenza della prescrizione, perché non integrano una impossibilità giuridica di esercizio del diritto. È stato escluso anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese e, in applicazione degli artt. 96, comma 3, e 97, comma 1, c.p.c., al pagamento di una somma per პასუხისმგabilità processuale aggravata, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
La decorrenza della prescrizione è impedita solo da impossibilità giuridiche di esercizio del diritto, non da mere incertezze giurisprudenziali o qualificatorie.
Richiamato nel quadro della disciplina della prescrizione quale estinzione del diritto per inerzia del titolare.
Richiamato nel quadro della disciplina della prescrizione, in relazione al rilievo della prescrizione nei termini di legge.
Fondamento della condanna per responsabilità processuale aggravata.
Richiamato unitamente all'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna solidale alle conseguenze della responsabilità processuale aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio/assolvimento dell'ulteriore contributo unificato, nei limiti di legge.
art. 4, l. n. 260 del 1958
La menzione dell'erronea indicazione della parte pubblica è sanabile se l'Avvocatura dello Stato eccepisce tempestivamente l'errore alla prima udienza e indica la controparte corretta.
artt. 5 e 189 Trattato istitutivo CE
Richiamati dai ricorrenti a fondamento della dedotta violazione del diritto UE per mancata attuazione delle direttive.
art. 10 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto UE.
art. 19, comma 1, TUE
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dai ricorrenti quale parametro sull'effettività della tutela giurisdizionale.
direttiva CEE n. 82/76
Parte del complesso normativo sulla remunerazione dei medici specializzandi non tempestivamente attuato.
direttiva CEE n. 75/363
Parte del complesso normativo sulla remunerazione dei medici specializzandi non tempestivamente attuato.
direttiva CEE n. 93/16
Richiamata dai ricorrenti nel quadro delle direttive in materia di formazione e compenso dei medici specializzandi.
artt. 1, 10, 11, 12 disp. prel. c.c.
Richiamati dai ricorrenti nel tentativo di contestare la decorrenza della prescrizione e la ricostruzione del sistema.
d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6
Richiamato come norma di recepimento dell'acquis comunitario sulla remunerazione degli specializzandi.
La Corte lo indica come disposizione che ha riconosciuto un beneficio soltanto a favore di chi fosse già titolare di sentenze irrevocabili favorevoli.
Massime di principio
- Nel contenzioso risarcitorio per tardiva o incompleta attuazione di direttive UE sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data in cui l'ordinamento interno ha definitivamente manifestato la scelta di non riconoscere il compenso in via generalizzata, individuata nel 27 ottobre 1999.
- La prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. è impedita solo da un'impossibilità giuridica di esercitare il diritto; non rilevano, invece, l'incertezza sulla qualificazione giuridica dell'azione, sul giudice competente o sul soggetto passivamente legittimato, se il diritto era comunque azionabile.
- L'evocazione in giudizio di un diverso organo dello Stato, rispetto a quello effettivamente legittimato, costituisce mera irregolarità sanabile; la relativa eccezione deve essere tempestivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, altrimenti resta preclusa.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione sia già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza nazionale e la pretesa incompatibilità con il diritto UE non emerga in termini seri e attuali.
- La condanna alle spese può essere pronunciata in solido tra più soccombenti quando vi sia comunanza di interessi e convergenza delle difese, anche se le rispettive posizioni patrimoniali o le domande siano di valore diverso.
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