Cassazione Civile, Ordinanza n. 05732/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva partecipato a una selezione interna per la progressione economica 2010/2012 all’interno della stessa area professionale, collocandosi in posizione utile in graduatoria. L’Amministrazione, però, lo aveva escluso dal beneficio perché, al momento dell’approvazione della graduatoria, era già andato in pensione. Il Tribunale aveva respinto la domanda di accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria utile; la Corte d’Appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la progressione economica avesse anche funzione incentivante e che, quindi, mancasse la causa del beneficio per chi non fosse più in servizio al momento della graduatoria. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83 del CCNL del Comparto Agenzie Fiscali, sostenendo che la disciplina collettiva non prevede, neppure implicitamente, la permanenza in servizio sino all’approvazione della graduatoria come requisito per ottenere la progressione economica; la selezione sarebbe accessibile ai dipendenti in servizio alla pubblicazione del bando e il successivo pensionamento non potrebbe eliminare il diritto maturato per il periodo di servizio cui il beneficio si riferisce.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non conforme alla disciplina collettiva l’esclusione automatica del dipendente solo perché collocato in quiescenza prima dell’approvazione della graduatoria. Ha richiamato un precedente specifico e ha ribadito che la progressione economica interna all’area ha natura plurifunzionale: corrispettiva, premiale e incentivante. Da tale assetto non si può desumere un requisito ulteriore di permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria, perché ciò introdurrebbe un elemento aleatorio non previsto dalle parti collettive. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 82 CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
disciplina lo sviluppo economico all’interno delle aree; non contiene un requisito di permanenza in servizio fino all’approvazione della graduatoria
art. 83 CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
prevede passaggi di fascia a cadenza annuale, sulla base delle risorse del fondo e di criteri oggettivi; la progressione decorre dal 1° gennaio e non dipende dalla permanenza in servizio alla data di approvazione
art. 5 CCNL 2006-2009 del Comparto Agenzie Fiscali
integra la disciplina dei criteri di selezione valorizzando l’esperienza professionale e le capacità reali, non la sola anzianità formale
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come base generale per le progressioni all’interno della stessa area, fondate su capacità, esperienza, selettività e qualità dei risultati
art. 22 CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
richiamato quale parte della disciplina contrattuale dello sviluppo economico interno all’area
art. 4, commi 1 e 2, CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
le risorse del fondo sono finalizzate a migliorare efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali
art. 85 CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
il fondo finanzia i piani e i progetti e, per gli sviluppi di carriera, una quota di risorse certe e stabili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito favorevole del ricorso
indicata come base del trattazione in camera di consiglio
artt. 82 e 83 del CCNL del Comparto Agenzie Fiscali
interpretati in senso tale da non richiedere la permanenza in servizio fino all’approvazione della graduatoria
Massime di principio
- Nelle progressioni economiche interne disciplinate dalla contrattazione collettiva, il diritto del dipendente non può essere subordinato a un requisito ulteriore di permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria se tale requisito non è espressamente previsto dalla fonte collettiva.
- Quando la progressione economica ha funzione insieme corrispettiva, premiale e incentivante, la cessazione dal servizio sopravvenuta durante l’iter selettivo non esclude di per sé il riconoscimento del beneficio per il periodo di servizio cui esso si riferisce.
- La decorrenza retroattiva della progressione economica deve essere letta come strumento per neutralizzare gli sfasamenti temporali tra maturazione dei requisiti, stipula del contratto integrativo e conclusione della procedura, non come indice della necessità di essere ancora in servizio al momento dell’approvazione della graduatoria.
- In tema di interpretazione del contratto collettivo, non è legittimo introdurre per via esegetica requisiti aleatori o non testualmente previsti, specie se ciò sacrifica in modo totale la funzione premiale del beneficio nei confronti di chi abbia già maturato i presupposti selettivi.
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