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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22254/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto. La decisione di merito è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dall'affidamento a una società di due interventi di modifica e abbellimento estetico di un'autovettura, ritenuti dalla committente eseguiti non a regola d'arte e fonte di difetti emersi successivamente, anche in occasione di un raduno per vetture tuning. La committente ha chiesto il risarcimento dei danni e la società ha agito anche per il pagamento del corrispettivo, ottenendo un decreto ingiuntivo opposto dalla controparte. Il Tribunale ha accolto l'opposizione al decreto, ha rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo, e ha condannato la società al risarcimento del danno e alla restituzione di una somma collegata a una nota di credito. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1668 e 2226 c.c., sostenendo che, essendo l'opera comunque stata eseguita, avrebbe dovuto essere detratto dal prezzo solo il costo delle riparazioni necessarie per eliminare i vizi, senza ulteriore condanna risarcitoria, poiché vi sarebbe stata una duplicazione del ristoro; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato che una prima consulenza aveva quantificato il costo di eliminazione dei danni in euro 1.500,00 e che il veicolo, immatricolato da circa 23 anni, aveva valore pressoché nullo; 3) il medesimo vizio per avere la Corte accolto una quantificazione superiore e antieconomica; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere riconosciuto alla resistente il rimborso di euro 1.100,00 senza domanda; 5) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere disposto la restituzione sulla base della nota di credito senza prova adeguata. La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, rilevando che alcune censure erano nuove e non risultavano dedotte nei gradi di merito, altre erano precluse perché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado e quindi non era utilizzabile il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nei limiti invocati, mentre sulla somma di euro 1.100,00 vi era una autonoma ratio decidendi fondata sul passaggio in giudicato del relativo capo di sentenza di primo grado, non specificamente censurata in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nell'appalto con vizi, il committente avrebbe diritto alla riduzione del prezzo e/o alle spese di eliminazione dei difetti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova o non dedotta correttamente nei gradi di merito.

  • art. 2226 c.c.

    Richiamato in tema di prestazione d'opera e difformità/vizi, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza è inammissibile.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è utilizzabile per contestare l'apprezzamento delle risultanze peritali o la valutazione di merito quando la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado; inoltre non può riguardare questioni che non attengano a un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    Quando la decisione d'appello conferma integralmente quella di primo grado, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è inammissibile se il capo di decisione contestato era già stato pronunciato in primo grado e non impugnato, con conseguente giudicato interno.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione della prova è inammissibile quando mira in realtà a rimettere in discussione il merito dell'accertamento compiuto dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova non consente di superare il giudicato interno né di trasformare in cassazione una contestazione di merito sulla sufficienza della prova documentale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il procedimento accelerato previsto per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata quale base per la definizione in camera di consiglio nelle ipotesi di manifesta inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro del contributo unificato cui si ricollega l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove: chi deduce che una specifica eccezione o censura sia stata già svolta nei gradi di merito deve indicare puntualmente dove e quando ciò sia avvenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove o delle valutazioni tecniche compiute dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, opera la preclusione alla denuncia del vizio motivazionale nei limiti previsti dall'art. 348 ter c.p.c., con esclusione della rivalutazione in cassazione delle questioni di fatto decise conformemente nei due gradi.
  • La censura di ultrapetizione o di difetto di domanda è inammissibile se la statuizione contestata riposa su un capo della sentenza di primo grado già passato in giudicato e non specificamente impugnato.
  • In cassazione non è consentito trasformare una contestazione sulla quantificazione del danno, sul valore del bene o sulla convenienza economica della riparazione in un riesame del merito, salvo che emerga un effettivo errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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