Sentenza del 21/12/2022 n. 6158 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Ricorso per revocazione, art. 395, n. 4, c.p.c. - Falsa percezione della realtà - Errore revocatorio - Effetto decisorio - Contenuto motivazionale minimo - Necessità - Accertamento catastale - Attribuzione della rendita catastale - Rettifica - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. per errore di fatto consistente nella falsa percezione/omissione di elementi decisivi: la sentenza impugnata si è fondata su un atto di revisione catastale che si limita ad indicare consistenza, categoria, classe e rendita rettificata senza indicare i criteri, le metodologie comparative o le stime utilizzate, impedendo al contribuente di conoscere i presupposti della rettifica e di esercitare il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la doglianza di revocazione per errore di fatto e il difetto di motivazione dell'atto di revisione catastale. È stata dunque riconosciuta la necessità che l'atto di rettifica catastale espliciti i criteri e le metodologie utilizzate; l'atto viziato per carenza motivazionale è stato considerato annullabile/non sufficiente a fondare la pretesa tributaria, con conseguente accoglimento della revocazione (conseguenze pratiche: annullamento o rinvio per nuovo esame con motivazione adeguata o obbligo per l'Ufficio di integrare la motivazione).
Norme richiamate
Norma che consente la revocazione per errore di fatto; l'errore di fatto si configura quando la decisione si fonda su una falsa percezione di un fatto decisivo incontrovertibilmente escluso o positivamente accertato negli atti.
Riferimento normativo collegato alle forme di impugnazione e ai motivi di revocazione menzionati nel testo di riferimento
d.lgs. n. 546/1992, art. 64
Norma di riferimento nel processo tributario relativa agli effetti delle sentenze e ai mezzi di impugnazione; utilizzata come quadro normativo del giudizio tributario
l. n. 311/2004, co. 335, art. 1
l. n. 311/2004, co. 335, art. 1
Prevede la revisione massiva delle rendite catastali; la Corte precisa però che anche nel caso di revisione massiva l'Ufficio deve fornire la motivazione e i criteri applicati per ogni rettifica che incide sui diritti del contribuente
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è percorribile quando si dimostra che la decisione si è basata su una falsa percezione di fatti incontrovertibili nei documenti di causa.
- Un atto di revisione catastale, anche se derivante da una revisione massiva, deve contenere la motivazione e indicare i criteri e le metodologie di stima usate; la semplice enunciazione di categoria, classe, consistenza e nuova rendita è insufficiente.
- Se l'atto amministrativo non consente al contribuente di conoscere i presupposti della rettifica e di esercitare il diritto di difesa, l'atto può essere annullato per difetto di motivazione.
- In sede di impugnazione tributaria è necessario produrre o indicare elementi/documenti che provino in modo incontrovertibile l'errore di fatto attribuito alla decisione impugnata.
- La pronuncia giudiziale potrà annullare l'atto viziato o rinviare all'Amministrazione per nuova motivazione, obbligandola a esporre i criteri applicati e a consentire la verifica e la difesa del contribuente.
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