Sentenza del 21/12/2022 n. 6159 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - GEIE - Transazione immobiliare - Nozione di atti propri - Imposta fissa di registro - Atti di costituzione, modifica ed estinzione - Consegue - Interpretazione sistematica della norma - Elencazione tassativa o esemplificativa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla corretta liquidazione dell'imposta di registro per il trasferimento di un immobile commerciale: il ricorrente ha sostenuto che l'atto dovesse rientrare tra gli atti soggetti all'imposta in misura fissa prevista per i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) ai sensi dell'art. 4, lett. g) della Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986; l'amministrazione ha invece contestato che si trattasse di un atto non rientrante nella nozione di atti propri dei GEIE e quindi assoggettabile alle imposte in misura proporzionale
La decisione
I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la norma agevolativa riguarda esclusivamente gli atti propri dei GEIE, intesi come atti endosocietari o atti che possono essere compiuti unicamente dal GEIE per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il trasferimento a terzi di un immobile commerciale, senza finalizzazione al soddisfacimento delle finalità istituzionali del gruppo, non è un atto proprio e non può beneficiare della tassazione in misura fissa: si applicano le imposte proporzionali. Pertanto la pretesa del ricorrente è stata respinta e confermata la tassazione proporzionale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa Parte Prima Allegata, art. 4, lett. g
La disposizione agevolativa riguarda solo gli atti propri dei GEIE; l'aggettivo proprio è interpretato restrittivamente come atti endosocietari o atti esclusivi del GEIE, non ogni negozio posto in essere dal medesimo
D.Lgs. n. 240/1991, art. 12, co. 3
Richiamato nella disciplina nazionale relativa ai gruppi europei di interesse economico in relazione alle imposte indirette; serve a collegare la normativa nazionale con la disciplina comunitaria
Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985
Costituisce la fonte comunitaria che istituisce il GEIE, ma non esaurisce la disciplina nazionale; il regime fiscale nazionale richiede integrazione e non consente applicazione indiscriminata dell'agevolazione a qualunque atto del GEIE
Massime di principio
- La locuzione atti propri dei GEIE va interpretata in senso restrittivo: si tratta di atti endosocietari o atti che il GEIE può compiere in quanto tale e che perseguono le finalità istituzionali del gruppo
- I trasferimenti di immobili a terzi, non finalizzati al perseguimento delle attività istituzionali del GEIE, non rientrano nella tassazione in misura fissa prevista dall'art. 4 lett. g) della Tariffa e sono soggetti a imposte proporzionali
- La fonte comunitaria (regolamento 2137/85) non esclude la necessità di un intervento integrativo nazionale: il regime fiscale deve essere interpretato e applicato secondo la normativa e la prassi nazionali
- Un'applicazione estensiva dell'agevolazione a qualunque atto del GEIE comporterebbe l'inclusione impropria di controparti private in un regime agevolativo non previsto dalla legge; pertanto l'interpretazione sistematica richiede prudenza e carattere tassativo
- In caso di dubbio sulla qualifica dell'atto, occorre verificare la finalizzazione dell'atto alle finalità istituzionali del GEIE: la mancanza di tale collegamento orienta verso la tassazione proporzionale
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