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Sentenza

Sentenza del 21/12/2022 n. 6159 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro, Ipotecarie e Catastali - GEIE - Transazione immobiliare - Nozione di atti propri - Imposta fissa di registro - Atti di costituzione, modifica ed estinzione - Consegue - Interpretazione sistematica della norma - Elencazione tassativa o esemplificativa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla corretta liquidazione dell'imposta di registro per il trasferimento di un immobile commerciale: il ricorrente ha sostenuto che l'atto dovesse rientrare tra gli atti soggetti all'imposta in misura fissa prevista per i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) ai sensi dell'art. 4, lett. g) della Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986; l'amministrazione ha invece contestato che si trattasse di un atto non rientrante nella nozione di atti propri dei GEIE e quindi assoggettabile alle imposte in misura proporzionale

La decisione

I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la norma agevolativa riguarda esclusivamente gli atti propri dei GEIE, intesi come atti endosocietari o atti che possono essere compiuti unicamente dal GEIE per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il trasferimento a terzi di un immobile commerciale, senza finalizzazione al soddisfacimento delle finalità istituzionali del gruppo, non è un atto proprio e non può beneficiare della tassazione in misura fissa: si applicano le imposte proporzionali. Pertanto la pretesa del ricorrente è stata respinta e confermata la tassazione proporzionale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa Parte Prima Allegata, art. 4, lett. g

    La disposizione agevolativa riguarda solo gli atti propri dei GEIE; l'aggettivo proprio è interpretato restrittivamente come atti endosocietari o atti esclusivi del GEIE, non ogni negozio posto in essere dal medesimo

  • D.Lgs. n. 240/1991, art. 12, co. 3

    Richiamato nella disciplina nazionale relativa ai gruppi europei di interesse economico in relazione alle imposte indirette; serve a collegare la normativa nazionale con la disciplina comunitaria

  • Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985

    Costituisce la fonte comunitaria che istituisce il GEIE, ma non esaurisce la disciplina nazionale; il regime fiscale nazionale richiede integrazione e non consente applicazione indiscriminata dell'agevolazione a qualunque atto del GEIE

Massime di principio

  • La locuzione atti propri dei GEIE va interpretata in senso restrittivo: si tratta di atti endosocietari o atti che il GEIE può compiere in quanto tale e che perseguono le finalità istituzionali del gruppo
  • I trasferimenti di immobili a terzi, non finalizzati al perseguimento delle attività istituzionali del GEIE, non rientrano nella tassazione in misura fissa prevista dall'art. 4 lett. g) della Tariffa e sono soggetti a imposte proporzionali
  • La fonte comunitaria (regolamento 2137/85) non esclude la necessità di un intervento integrativo nazionale: il regime fiscale deve essere interpretato e applicato secondo la normativa e la prassi nazionali
  • Un'applicazione estensiva dell'agevolazione a qualunque atto del GEIE comporterebbe l'inclusione impropria di controparti private in un regime agevolativo non previsto dalla legge; pertanto l'interpretazione sistematica richiede prudenza e carattere tassativo
  • In caso di dubbio sulla qualifica dell'atto, occorre verificare la finalizzazione dell'atto alle finalità istituzionali del GEIE: la mancanza di tale collegamento orienta verso la tassazione proporzionale

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