Sentenza del 21/12/2022 n. 930 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
IVA - Imposte dirette - Sanatoria ex l. 289/2002 - Disconoscimento crediti IVA e costi deducibili - Onere prova - Costi e spese - Inerenza - Detrazione - Deduzione - Processo tributario - Infrapetizione - Motivazione provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione per disconoscimento di crediti IVA e di costi/deduzioni ai fini delle imposte sui redditi nonostante la definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge 289/2002; contestata anche la presunta omessa pronuncia su specifiche eccezioni sollevate dal contribuente.
La decisione
Il giudice ha stabilito che la definizione automatica di cui all'art. 9 l. 289/2002 non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare l'inesistenza del credito IVA o del costo deducibile. È onere del contribuente provare l'inerenza, la legittimità e la correttezza delle operazioni per poter detrarre l'IVA o dedurre spese e costi ai fini delle imposte sui redditi. Quanto alla presunta omessa pronuncia, il giudice ha ritenuto che non sussiste omessa decisione quando la soluzione adottata e l'itinerario argomentativo sono logicamente incompatibili con la domanda o l'eccezione della parte: in tal caso la deduzione è implicitamente rigettata anche se non espressamente esaminata.
Norme richiamate
legge 289/2002, art. 9
La definizione automatica prevista non determina un 'salvacondotto' che impedisca accertamenti sull'inesistenza effettiva di crediti IVA o costi deducibili; la sanatoria non equivale a una presunzione di legittimità assoluta delle poste dichiarate
disciplina IVA e imposte sui redditi
Per la detrazione dell'IVA e per la deduzione dei costi è richiesto che le operazioni siano reali, inerenti e documentate; l'onere della prova circa inerenza, legittimità e correttezza grava sul contribuente
principi processuali sul motivare e sugli effetti dell'omessa pronuncia
Il giudice non è tenuto a esaminare pedissequamente ogni allegazione di parte; se la decisione è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione questa si considera implicitamente respinta, e quindi non sussiste omessa pronuncia
Massime di principio
- La definizione automatica ex art. 9 l. 289/2002 non evita possibili successivi accertamenti volti a verificare la reale esistenza di crediti IVA o di costi deducibili; non va intesa come una presunzione di correttezza assoluta.
- Il contribuente ha l'onere di conservare e produrre documentazione probatoria che dimostri la realità, l'inerenza e la correttezza delle operazioni quando pretende la detrazione dell'IVA o la deduzione di costi dalle imposte sui redditi.
- In sede contenziosa, le eccezioni e le domande devono essere formulate in modo chiaro e corredate da prove concrete; l'assenza di prova porta al rigetto della domanda.
- Il giudice tributario non è obbligato a rispondere punto per punto a tutte le allegazioni: se la motivazione adottata è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione, questa si considera implicitamente respinta e non configura omessa pronuncia.
- Per minimizzare il rischio di disconoscimento, è consigliabile predisporre documentazione integrativa (fatture, contratti, giustificativi operativi, prove di pagamento e congruità economica) e argomentazioni solide sulla inerenza delle spese e dell'IVA detratta.
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