Sentenza del 21/12/2022 n. 6157 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Misure cautelari - Preavviso di iscrizione ipotecaria - Cartelle di pagamento - Notificazione tramite operatore privato - Legittimità della notificazione - Consegue - Difetto di giurisdizione del giudice tributario - Sussiste - Carichi non attinenti a crediti di natura tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento per due ragioni principali: 1) la notificazione del preavviso era stata eseguita tramite operatore postale privato e quindi sarebbe invalida; 2) parte dei carichi non sarebbe attinente a crediti di natura tributaria, sicché il giudice tributario sarebbe privo di giurisdizione. Inoltre si era messa in discussione la prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle.
La decisione
La Corte territoriale di secondo grado ha accolto l'appello del resistente, ritenendo legittima la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria eseguita tramite operatore postale privato autorizzato, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 8416/2019; Cass. n. 15361/2020; Cass. n. 25521/2020) e con le modifiche normative successive al D.Lgs. n. 58/2011. È stato altresì precisato che l'eventuale illeggibilità della firma nell'avviso di ricevimento non invalida la notifica. Quanto alla natura dei crediti, il Collegio ha confermato che si tratta di crediti d'imposta erariale soggetti al termine prescrizionale decennale (non quinquennale), pertanto non risultano prescritti. In generale resta fermo il principio secondo cui il giudice tributario è incompetente per carichi non attinenti a crediti tributari, ma nella fattispecie i carichi erano fiscali e la giurisdizione era dunque corretta.
Norme richiamate
Ha parzialmente liberalizzato le notificazioni, riservando a Poste Italiane la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, ma consentendo in pratica l'impiego di operatori postali privati per la notifica di atti amministrativi e tributari nel periodo successivo alla sua entrata in vigore.
d.lgs. n. 261/1999, art. 5, co. 1
Indica la "licenza individuale" quale titolo abilitativo per gli operatori postali privati; tale titolo è considerato sufficiente per rendere fidefacente la notificazione degli atti amministrativi e tributari effettuata tramite operatore privato.
Ha ulteriormente inciso sul regime delle liberalizzazioni nei servizi postali, rafforzando il quadro che ammette l'uso di operatori privati per determinate notifiche e chiarendo il contesto normativo successivo al D.Lgs. 58/2011.
Massime di principio
- Le notificazioni di atti amministrativi e tributari eseguite da operatori postali privati muniti di adeguata licenza sono, di regola, ritenute legittime dalla giurisprudenza; è difficile ottenere l'invalidazione solo per il fatto che il servizio sia stato svolto da soggetto privato dopo le liberalizzazioni normative.
- L'illeggibilità della firma apposta per ricezione nell'avviso di ricevimento non determina automaticamente l'invalidità della notificazione.
- Il giudice tributario è incompetente quando i carichi non siano attinenti a crediti di natura tributaria; va sempre verificata la natura sostanziale del credito contestato per stabilire la giurisdizione competente.
- I crediti d'imposta erariale sono soggetti alla prescrizione decennale: la verifica dei termini prescrizionali deve tener conto della natura tributaria del credito (decennale per l'Erario, non quinquennale).
- In situazioni analoghe, prima di impugnare una notifica, valutare: a) la qualifica dell'operatore che ha effettuato la notifica (licenza/titolo), b) la natura sostanziale dei crediti contestati (tributari o extratributari), c) i termini prescrizionali applicabili.
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