Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/12/2022 n. 6155 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Violazione art. 25 D.P.R. n. 602/1973 - Nullità della notifica via PEC - Nullità della notifica per mancata indicazione del tasso di interesse e della sottoscrizione del Ruolo - Prescrizione ordinaria decennale, art. 2946 c.c. - Crediti erariali - Pagamenti periodici - Termine prescrizione decennale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento, denunciando violazioni della procedura di notifica (presunta nullità della notifica via PEC per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973), la mancata indicazione del tasso di interesse e l'assenza della sottoscrizione del ruolo; inoltre deduceva profili di estinzione per prescrizione breve (richiamando la nozione di prestazione periodica).

La decisione

Il Collegio di secondo grado ha rigettato le censure del contribuente e ha dichiarato la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Ha affermato che i crediti erariali definitivamente accertati sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non al termine breve previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.; ha inoltre ritenuto che, nella fattispecie, non trovasse applicazione l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 come motivo di nullità della notifica. I giudici hanno precisato che l'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, è autonoma per ciascun periodo d'imposta e non costituisce una prestazione periodica ai fini dell'art. 2948 c.c.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Nel caso esaminato il Collegio ha ritenuto che l'art. 25 non fosse applicabile per dichiarare nulla la notifica via PEC; la mera contestazione della modalità di notifica non ha comportato l'annullamento della cartella laddove non ricorra il vizio previsto dalla norma.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17

    Norma richiamata in relazione ai requisiti formali della cartella/ruolo; dal testo della sentenza emerge che eventuali vizi formali (es. sottoscrizione del ruolo) sono valutati alla luce della loro effettiva incidenza sulla validità dell'atto.

  • Codice Civile, art. 2946

    Il Collegio interpreta l'art. 2946 come applicabile ai crediti erariali definitivamente accertati, imponendo il termine ordinario di prescrizione decennale per l'azione di riscossione.

  • Codice Civile, art. 2948, co. 1, n. 4

    art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.

    La disposizione sulle prescrizioni brevi per prestazioni periodiche non è ritenuta applicabile alle obbligazioni tributarie annuali, che sono autonome per ciascun periodo d'imposta e quindi non qualificabili come prestazioni periodiche ai fini di questa norma.

Massime di principio

  • I crediti erariali definitivamente accertati si prescrivono in dieci anni (art. 2946 c.c.): chi ricorre sostenendo prescrizione breve deve dimostrare che si tratti di una prestazione periodica nella accezione civilistica.
  • L'obbligazione tributaria annuale è autonoma per ciascun periodo d'imposta e, pertanto, normalmente non rientra nella nozione di "prestazione periodica" prevista dall'art. 2948, co.1, n.4 c.c.
  • Le impugnazioni della notifica (anche via PEC) richiedono la verifica puntuale dei vizi formali previsti dalla normativa (D.P.R. 602/1973): non ogni irregolarità tecnica determina automaticamente la nullità dell'atto; occorre valutare l'effettiva incidenza del vizio sulla validità della notificazione.
  • Per difendersi efficacemente in una situazione analoga, il contribuente deve: 1) dimostrare che il credito non è stato definitivamente accertato o che sussistono vizi sostanziali nell'atto; 2) fornire prova documentale della prescrizione quando invocata; 3) specificare in che modo la mancata indicazione di elementi (tasso d'interesse, sottoscrizione del ruolo, forma della notifica) abbia concretamente impedito l'esercizio del diritto di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.