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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17803/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La terza interessata ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revocazione nel procedimento di prevenzione a carico di un terzo. Nel ricorso ha dedotto un unico motivo, formalmente rubricato come inosservanza o erronea applicazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F., sostenendo in sintesi la propria estraneità ai fatti, l'assenza di indagini a suo carico per truffa ai danni dell'Unione Europea e l'insussistenza di una sperequazione dei redditi. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo e privo di procura speciale, con conseguente difetto di legittimazione del difensore a proporlo per la terza interessata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione, proposta dal difensore della terza interessata, fosse tardiva perché depositata oltre il termine di quindici giorni decorrenti dalle notifiche perfezionatesi entro il 19 dicembre 2024, e comunque priva di procura speciale. Ha quindi definito il procedimento senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., dichiarando il difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    disciplina la revocazione nel procedimento di prevenzione; l'impugnazione proposta avverso la decisione su tale istanza è stata ricondotta al regime delle impugnazioni ordinarie in cassazione.

  • art. 630 c.p.p.

    richiamato per le forme del ricorso avverso la decisione sulla revocazione.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione nella specie; la Corte ha escluso l'applicazione del termine più breve previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    la Corte ha affermato che il termine di dieci giorni ivi previsto non si applica al ricorso per cassazione avverso la decisione sulla revocazione.

  • art. 100 c.p.c.

    il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo mediante difensore munito di procura speciale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la definizione del procedimento senza formalità, in presenza di una causa evidente di inammissibilità o difetto di legittimazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    base del rilievo del difetto di legittimazione a proporre il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 219 L.F.

    richiamato solo nella rubrica del motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la decisione che definisce l'istanza di revocazione proposta nel procedimento di prevenzione si applica il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., e non il termine più breve eventualmente previsto dalla disciplina speciale della prevenzione.
  • Il terzo interessato nel procedimento di prevenzione, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, non ha capacità di stare in giudizio personalmente e deve agire a mezzo di difensore munito di procura speciale.
  • La mancanza della procura speciale e la tardività dell'impugnazione comportano difetto di legittimazione e inammissibilità del ricorso, con definizione del procedimento senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione dei profili di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

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