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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10299/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un istituto bancario per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, dell'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi su un immobile di proprietà di uno di essi, in quanto atto pregiudizievole delle ragioni creditorie. In via subordinata era stata chiesta anche la nullità per simulazione assoluta dell'atto. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e la corte d'appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione i coniugi deducevano: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione di un diverso procedimento pendente sulla validità della fideiussione a garanzia del credito; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per la mancata ammissione di prove orali e la conseguente asserita lesione del diritto di difesa; 3) violazione dell'art. 75 c.p.c. per asserito difetto di rappresentanza processuale della banca attrice, in relazione a una delibera del consiglio di amministrazione e allo statuto sociale; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. per asserita insussistenza dei presupposti della revocatoria, sostenendo che mancassero eventus damni, scientia damni e consilium fraudis, anche in ragione della pretesa anteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito e del fatto che il debitore fosse inizialmente nullatenente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha innanzitutto riconosciuto la legittimazione a resistere della società cessionaria del credito, quale successore a titolo particolare, subentrata alla banca originaria nel giudizio di legittimità mediante controricorso. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché non confrontati in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata o perché diretti a ottenere un nuovo esame del merito. In particolare, ha ribadito che l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di un credito eventuale o litigioso; ha rilevato che le doglianze sulle prove orali e sulla rappresentanza processuale della banca non colpivano la motivazione della sentenza di appello; ha confermato i principi applicati dalla corte territoriale in tema di eventus damni, scientia damni e irrilevanza del consilium fraudis per gli atti a titolo gratuito come il fondo patrimoniale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di un credito eventuale o litigioso; per gli atti a titolo gratuito, come la costituzione di fondo patrimoniale, rileva la semplice conoscenza del pregiudizio arrecabile alle ragioni creditorie, mentre non è necessario il consilium fraudis.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è dovuta quando la doglianza non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una questione rilevante solo per eventuali sviluppi esecutivi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura sulla prova è inammissibile se non individua specificamente l'errore di valutazione o la violazione del regime delle prove, ma mira soltanto a un nuovo esame del merito.

  • art. 24 Cost.

    La dedotta lesione del diritto di difesa non è configurabile quando la censura non si confronta con le ragioni dell'inammissibilità o del rigetto già espresse dai giudici di merito.

  • art. 75 c.p.c.

    La legittimazione processuale dell'organo che ha sottoscritto gli atti della banca è stata ritenuta sussistente sulla base dei documenti prodotti e della circostanza che la delibera interna non aveva modificato lo statuto sociale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria può essere promossa anche quando il credito del terzo sia soltanto eventuale, litigioso o sub iudice, poiché la tutela revocatoria presuppone una nozione lata di credito e non richiede, per la sua proposizione, che il credito sia già definitivamente accertato con giudicato.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare questioni di fatto o a prospettare profili estranei alla motivazione decisoria.
  • Quanto agli atti a titolo gratuito, la scientia damni consiste nella semplice consapevolezza che l'atto può pregiudicare le ragioni creditorie, non nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore.
  • Per il fondo patrimoniale, ai fini della revocatoria ordinaria, non è necessario il consilium fraudis, richiesto invece per gli atti a titolo oneroso.
  • In tema di revocatoria di atti dispositivi compiuti da chi sia già garante di un rapporto di affidamento, ai fini dell'eventus damni può rilevare l'anteriorità del rapporto economico garantito rispetto all'atto di disposizione, e tutte le variazioni patrimoniali successive possono essere considerate idonee a pregiudicare la garanzia del creditore.
  • Le questioni sulla rappresentanza processuale della parte o sull'ammissione dei mezzi istruttori sono inammissibili in cassazione se non vengono sviluppate in modo specifico e ancorato alla concreta motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàSimulazioneLitisconsorzio necessario

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