Cassazione Civile, Ordinanza n. 34928/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di alcune aree incluse nel Piano di Zona "B37 Anagnina 2" ha chiesto la determinazione giudiziale dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima intervenuta in funzione dell'espropriazione delle aree. In primo grado e in appello la controversia ha riguardato due distinti procedimenti di occupazione d'urgenza; la Corte d'appello ha dichiarato prescritta la pretesa riferita al primo procedimento e ha liquidato, per il secondo, un'indennità pari a un dodicesimo dell'indennità di esproprio, calcolata sulla base di una CTU estimativa. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2943 c.c. per avere la Corte escluso efficacia interruttiva della prescrizione a una relazione estimativa di parte depositata in altro giudizio, che secondo la ricorrente integrava costituzione in mora; 2) violazione dell'art. 39 della l. n. 2359/1865 per avere la Corte condiviso una stima dell'indennità di esproprio ritenuta erronea, perché fondata su una ricostruzione dei valori e dei tempi di ultimazione dei lavori non coerente con le date effettive dei decreti di occupazione/esproprio, con conseguente errato parametro per l'indennità di occupazione. La ricorrente chiedeva anche la riunione del giudizio ad altro ricorso pendente sugli stessi terreni.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di riunione per difetto dei presupposti dell'art. 335 c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva escluso l'efficacia interruttiva della relazione tecnica di parte in quanto priva dei requisiti della costituzione in mora, mentre il ricorso si limitava a richiami generici e non trascriveva il contenuto rilevante dell'atto. Anche il secondo motivo, articolato in più profili, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la concreta base fattuale della decisione: le censure insistevano su decreti e valori del 2008, mentre l'indennità oggetto di causa riguardava il decreto di esproprio del 29 novembre 2005; inoltre, la Corte ha richiamato il principio per cui, quando il giudice aderisce alla CTU che abbia esaminato anche i rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento e non richiede una confutazione analitica di ogni critica difensiva. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La riunione dei giudizi è stata negata perché non risultavano i presupposti per la trattazione congiunta.
Per interrompere la prescrizione occorre un atto idoneo a integrare una costituzione in mora; una relazione tecnica di parte può non avere tale efficacia se il suo contenuto non esprime chiaramente la volontà di intimare il pagamento.
art. 39 l. 25 giugno 1865, n. 2359
È richiamato come parametro della determinazione dell'indennità di esproprio posta a base del calcolo dell'indennità di occupazione legittima.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio dedotto come violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi e con i dati fattuali rilevanti della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure motivazionali non sono ammissibili se si risolvono in una richiesta di nuovo esame del merito o non si confrontano con la motivazione effettiva della decisione.
La sentenza definitiva della Corte d'appello è stata pronunciata all'esito di trattazione con tale modalità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a una critica generica o assertiva.
- Chi deduce l'efficacia interruttiva della prescrizione di un atto deve indicare in modo specifico il contenuto dell'atto da cui risulti la chiara volontà di costituire in mora il debitore; formule generiche o il solo richiamo a principi astratti non bastano.
- Le censure contro una consulenza tecnica recepita dal giudice di merito devono essere specifiche, coerenti con i dati di causa e non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito tecnico già esaminato.
- Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia esaminato anche i rilievi dei consulenti di parte, la motivazione è sufficiente se indica le fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente ogni osservazione difensiva incompatibile con la soluzione accolta.
- La contestazione del calcolo dell'indennità deve riferirsi con precisione ai provvedimenti, alle aree e ai valori effettivamente rilevanti nel giudizio; il mancato allineamento tra fatto allegato e sentenza impugnata determina difetto di specificità.
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