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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35200/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, agente di calciatori professionisti, aveva impugnato un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo al 2005, fondato su accertamento analitico-induttivo dei compensi professionali ritenuti non dichiarati. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva poi ridotto la pretesa per Irpef e Iva, annullando l’Irap, ma aveva dichiarato inammissibili vari motivi d’appello e aveva rigettato la doglianza sul principio di cassa. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto generico il primo motivo di appello, con cui si sosteneva che i ricavi erano stati in gran parte fatturati da un altro soggetto (il padre) e dalla sua società; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata considerazione delle prove documentali; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla ripartizione dei compensi tra i diversi rapporti con i calciatori; 4) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 sul secondo motivo di appello, relativo alla dedotta doppia imposizione; 5) violazione dell’art. 101 c.p.c. per avere la CTR deciso su una pretesa carenza documentale non contestata dall’Ufficio; 6) nullità per motivazione contraddittoria sulla prova della doppia imposizione; 7) nullità per travisamento e omessa risposta sulla violazione del principio di cassa, sostenendo che alcuni compensi erano stati percepiti e fatturati nel 2006-2007, non nel 2005; 8) omessa pronuncia e inammissibilità erroneamente dichiarata sulle sanzioni, invocando cause di non punibilità.

La decisione

La Corte ha accolto il sesto e il settimo motivo, ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, e ha dichiarato assorbiti il quarto, il quinto e l’ottavo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla CTR, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondate le censure sulla motivazione contraddittoria in tema di doppia imposizione e sulla mancata spiegazione della imputazione al 2005 di compensi fatturati negli anni successivi; ha invece reputato corretta la declaratoria di inammissibilità per genericità del primo motivo di appello e ha giudicato inammissibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio o che ricadevano nella regola della doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base del metodo analitico-induttivo utilizzato nell’accertamento fiscale

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l’appello tributario deve contenere motivi specifici; la CTR ha correttamente dichiarato inammissibili i motivi ritenuti generici

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice disattende il regime legale di valutazione della prova; non consente una rivalutazione del materiale probatorio in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale in cassazione

  • art. 101 c.p.c.

    la decisione non può fondarsi su una questione nuova senza contraddittorio; il motivo è stato però assorbito dall’accoglimento del sesto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per il dovere di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 10, comma 3, Statuto dei diritti del contribuente

    invocato dal ricorrente quale causa di non punibilità delle sanzioni

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    invocato dal ricorrente quale causa di non punibilità o esimente sanzionatoria

  • art. 12 preleggi

    richiamato per delimitare l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione ai soli casi costituzionalmente rilevanti

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello deve contenere censure specifiche e puntuali: è inammissibile la doglianza che non indichi con precisione in quale misura e per quali fatti la ricostruzione del reddito sia errata.
  • La denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove; è configurabile solo quando il giudice abbia applicato un regime probatorio diverso da quello legale.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito poggiano su ragioni di fatto diverse.
  • La motivazione è censurabile quando è intrinsecamente contraddittoria: non è sufficiente affermare un fatto e poi negarne le conseguenze probatorie senza spiegazione coerente.
  • L’imputazione temporale dei compensi deve essere coerente con il principio di cassa e con la effettiva percezione del reddito: se i compensi sono fatturati in anni successivi, il giudice deve spiegare perché possano essere tassati nel periodo d’imposta precedente.
  • Le questioni sulle sanzioni e sulle cause di non punibilità restano assorbite quando la decisione di merito venga cassata per vizi relativi all’an e al quantum dell’imposizione principale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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