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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02424/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale di Milano da due soggetti che chiedevano l’accertamento della propria qualità di soci di una società e della perdita della qualità di socio in capo ad altri familiari, oltre al riconoscimento del diritto di sottoscrivere il capitale sociale e alla nomina di un curatore speciale per la società. Il Tribunale dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di impresa, e condannò gli attori alle spese, anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. Uno degli attori propose appello, sostenendo che l’impugnazione era diretta solo contro la statuizione sulle spese e sulla condanna ex art. 96 c.p.c., e che le censure sulla competenza erano state svolte unicamente per incidere sulla regolazione delle spese; inoltre dedusse la nullità del processo per asseriti conflitti d’interessi nella rappresentanza della società e nella difesa comune di parti contrapposte. La Corte d’appello dichiarò l’appello inammissibile, ritenendo che le doglianze investissero in realtà anche la statuizione sulla competenza e dovessero quindi essere proposte con regolamento necessario di competenza, e aggiunse che, comunque, mancava interesse sulle nullità dedotte. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: violazione degli artt. 42 e 112 c.p.c.; violazione degli artt. 42, 91, 100 e 342 c.p.c.; violazione degli artt. 42, 91, 100 c.p.c. e omesso esame del fatto decisivo in relazione alla dedotta nullità del processo; violazione degli artt. 91 c.p.c. e 5 d.m. n. 55/2014 per errata individuazione dello scaglione di valore ai fini della liquidazione delle spese, assumendo che dovesse aversi riguardo al solo importo liquidato per ciascun convenuto e non al totale complessivo della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non è impugnabile con i mezzi ordinari, ai fini della sola riforma del capo sulle spese, un provvedimento che abbia deciso soltanto sulla competenza e sulle spese se la censura investe la legittimità della statuizione sulla competenza e non la sola violazione della disciplina sulle spese. Ha quindi ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, poiché le censure del ricorrente miravano in sostanza a rimettere in discussione la competenza fuori dal regolamento necessario. Quanto al quinto motivo? No, al quarto motivo, la Corte lo ha respinto ritenendo corretto il valore della controversia assunto dal giudice di merito: ai fini dello scaglione tariffario va considerato l’importo complessivo della condanna alle spese e non il singolo importo liquidato per ciascun convenuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    il provvedimento che decide solo sulla competenza deve essere impugnato con regolamento necessario di competenza per la parte in cui investe la competenza; il mezzo ordinario è ammesso solo per il capo spese se le censure riguardano la disciplina delle spese e non la competenza

  • art. 91 c.p.c.

    la liquidazione delle spese va effettuata in relazione al valore effettivo della causa e alla soccombenza complessiva

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. incide sul complessivo importo della condanna rilevante anche ai fini del valore economico della controversia

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire/impugnare deve essere concreto; la censura su nullità processuali è inammissibile o irrilevante se non sorretta da un interesse effettivo

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia è stata ritenuta infondata in quanto l’impugnazione, pur formalmente riferita alle spese, investiva la competenza

  • art. 342 c.p.c.

    i motivi di appello devono individuare correttamente il capo impugnato; se attaccano la competenza non si possono trattare come impugnazione limitata alle sole spese

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la dipendenza del capo sulle spese dal capo sulla competenza implica che l’accertamento sulla competenza incida logicamente anche sulla regolazione delle spese

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 sull’ulteriore contributo unificato

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    la liquidazione degli onorari va commisurata allo scaglione corretto del valore della controversia

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    norma richiamata per individuare lo scaglione tariffario applicabile

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato riguarda l’accertamento contenuto nella decisione, non solo la formula dispositiva

  • Cass. Sez. U. n. 14205 del 2005

    la sentenza che decide soltanto sulla competenza e sulle spese si impugna con regolamento di competenza per la competenza e con mezzo ordinario solo per le spese, quando le censure riguardino esclusivamente tale capo

  • Cass. n. 10979 del 2003

    l’interpretazione dell’atto di impugnazione deve guardare al contenuto sostanziale e alle finalità perseguite, non solo alle conclusioni letterali

  • Cass. n. 28156 del 2013

    conferma che, dopo la riforma dell’art. 42 c.p.c., il provvedimento che decide solo su competenza e spese si impugna ordinariamente solo se la doglianza riguarda le spese e non la competenza

Massime di principio

  • Quando una sentenza o ordinanza decide soltanto sulla competenza e sulle spese, la censura che investe la competenza, anche se proposta al fine di incidere sulle spese, richiede il regolamento necessario di competenza e non l’impugnazione ordinaria.
  • L’impugnazione ordinaria è ammissibile contro il solo capo sulle spese solo se la doglianza riguarda autonomamente la regolazione delle spese; se invece la contestazione presuppone l’erroneità della decisione sulla competenza, il rimedio corretto resta quello sulla competenza.
  • L’accertamento sulla competenza costituisce la pregiudiziale logica della condanna alle spese: impugnare le spese contestando la competenza equivale a rimettere in discussione un capo coperto dal regime proprio del regolamento di competenza.
  • Ai fini della liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, il valore della causa va determinato sull’importo complessivo della condanna che la parte intende eliminare o riformare, non sul singolo importo posto a carico di ciascuna controparte.
  • In tema di giudicato processuale, ciò che rileva è l’accertamento contenuto nella decisione e non la sola formula del dispositivo, sicché una impugnazione che miri a far rivivere una questione di competenza può produrre effetti incompatibili con il corretto regime delle impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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