Cassazione Penale, Ordinanza n. 01984/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo proposto privo di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per una serie di furti ascritti a una imputata, rideterminando la pena per i furti residui; per l'altro imputato aveva confermato la condanna per ricettazione e per un reato in materia di stupefacenti/operazioni illecite connesse a un profilo di concorso. Il ricorso, affidato a un unico motivo comune, denunciava l'eccessività della pena con riferimento a un capo di imputazione relativo alla prima imputata e la mancanza di prova, nonché l'eccessività dell'aumento per la continuazione con riferimento a entrambi gli imputati per un ulteriore capo. La Corte ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non ancorata a specifici passaggi della motivazione impugnata e non idonea a consentire il sindacato di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza di merito era logicamente corretta e non presentava evidenti illogicità.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dei furti residui oggetto di conferma della condanna in appello
richiamato come circostanza aggravante riferita ai furti residui
richiamato come fattispecie di ricettazione confermata in appello per il secondo imputato
artt. 110, 55 D. Lgs. 231/2007
richiamati come disposizioni contestate e confermate per il secondo imputato nel capo relativo agli illeciti in materia di documentazione/operazioni collegate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
la Corte lo applica per affermare l'inammissibilità del ricorso privo di specificità, perché non individua con precisione gli elementi posti a fondamento della censura
non citato espressamente nel testo come norma, ma il provvedimento si colloca nel giudizio di cassazione
richiamato nel testo come aggravante per alcuni furti
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione di merito logicamente coerente, si limiti a una esposizione confusa o generica delle doglianze senza indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto oggetto di censura.
- La censura sull'eccessività della pena o dell'aumento per la continuazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in mancanza, la doglianza non consente alla Corte di cassazione di esercitare il controllo richiesto.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione esente da evidenti illogicità, le doglianze che si risolvono in mere affermazioni apodittiche o in contestazioni generiche sono manifestamente infondate.
- Nel giudizio di legittimità, la funzione selettiva dell'art. 581 c.p.p. impone che il ricorso sia strutturato come critica ragionata del provvedimento impugnato e non come mera sommatoria disordinata di lamentele.
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