Cassazione Penale, Ordinanza n. 01959/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale, lamentando in sostanza un vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la censura non deducibile perché mirava a una rivalutazione del merito e della prova. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla bancarotta semplice, ma il motivo è stato ritenuto generico e indeterminato ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Con il terzo motivo ha contestato il diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che dovesse considerarsi l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p.; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'estinzione del reato non elimina gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti e che il precedente deve comunque essere considerato ai fini della sospensione condizionale. Con il quarto motivo ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio, ma la doglianza è stata giudicata non deducibile in cassazione perché la motivazione sul punto era sufficiente e logica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare la valutazione di merito e la persuasività della motivazione; il secondo motivo generico per violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il terzo manifestamente infondato in tema di sospensione condizionale della pena e valutazione dei precedenti estinti; il quarto non deducibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e coperto da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna statuizione sulle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.
Disposizione incriminatrice richiamata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata all'imputato.
art. 217, comma 2, legge fall.
Disposizione incriminatrice richiamata per la bancarotta semplice contestata all'imputato.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
Norma richiamata nel capo d'imputazione per le aggravanti/conseguenze della bancarotta contestata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi posti a base della censura; la sua indeterminatezza comporta inammissibilità.
L'estinzione del reato non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla norma, che possono essere valutati ai fini della sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio o della motivazione in punto di merito, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale: la generica critica alla motivazione, priva dell'indicazione degli elementi di fatto o di diritto posti a sostegno, è inammissibile.
- Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice può considerare anche un reato estinto, poiché l'estinzione non elimina automaticamente tutti gli effetti penali diversi da quelli espressamente esclusi dalla legge.
- Le doglianze che attengono esclusivamente alla dosimetria della pena non sono scrutinabili in cassazione quando la sentenza impugnata offre una motivazione sufficiente, логica e congrua sulle scelte sanzionatorie.
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