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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01961/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia e per l'aggravante contestata. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 339 c.p., ma la censura si limitava a riproporre argomenti già dedotti in appello e disattesi, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo e ultimo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche, della conversione delle pene detentive e dell'esclusione della recidiva. La Corte ha rilevato che la motivazione di merito sul diniego dei benefici era logica e congrua, valorizzando l'assenza di segnali di resipiscenza, la persistenza di un atteggiamento riconducibile all'assunzione di alcol e a una indole violenta desunta dai precedenti penali, con prognosi sfavorevole sulla futura reiterazione di reati. Il motivo è stato inoltre ritenuto generico perché non individuava specificamente i punti della sentenza da censurare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo non specifico e manifestamente infondato perché meramente riproduttivo delle doglianze di appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre giudicato il secondo motivo manifestamente infondato e generico, evidenziando che il diniego delle attenuanti generiche, della particolare tenuità del fatto, dell'esclusione della recidiva e della conversione delle pene detentive era sorretto da una motivazione non illogica e rientrante nel prudente apprezzamento di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    norma incriminatrice del reato principale confermato nei giudizi di merito, richiamata solo come titolo del fatto contestato.

  • art. 339 c.p.

    aggravante oggetto del primo motivo di ricorso; la Corte ne ha ritenuto corretta la conferma in appello, reputando la censura non specifica e non confrontata con la motivazione.

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    richiamato per escludere che la sentenza impugnata presentasse un vizio di motivazione riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione logica e ineccepibile, fondata su elementi soggettivi e prognosi sfavorevole.

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il giudice di merito può motivare il diniego valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 99 c.p.

    recidiva; la Corte ha ritenuto non censurabile la mancata esclusione della recidiva alla luce della personalità dell'imputato e dei precedenti penali.

  • art. 58-bis ord. pen.

    conversione delle pene detentive; la mancata conversione è stata confermata sulla base della valutazione negativa della personalità e della prognosi sfavorevole.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e assolvere una reale funzione critica, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. ricorre solo quando la sentenza presenti una reale illogicità o carenza argomentativa; non è configurabile se la motivazione è coerente e si colloca nell'ambito del giudizio di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre una confutazione analitica di ogni dato favorevole allegato dalle parti.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può fondarsi non solo sulla gravità astratta del reato, ma anche su elementi soggettivi desumibili dalla personalità dell'imputato e sulla prognosi sfavorevole di futura reiterazione, purché la motivazione non sia illogica.
  • La mancata esclusione della recidiva e delle misure o benefici connessi può essere sorretta da un giudizio di personalità e di capacità a delinquere fondato sui precedenti e sull'assenza di resipiscenza, senza che ciò travalichi i limiti del sindacato di legittimità.
  • Un motivo di ricorso è generico quando non indica in modo puntuale i passaggi della decisione impugnata che si intendono contestare, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fattoRecidiva

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