Cassazione Penale, Ordinanza n. 01931/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione della Corte d'appello di Torino che, in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. intervenuto tra la difesa dell'imputato e il Procuratore generale, aveva riformato la sentenza di primo grado resa in rito abbreviato limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena per più episodi di falsità personale contestati in concorso e con recidiva reiterata e infraquinquennale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo inosservanza della legge penale e vizio di motivazione: ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente omesso di escludere la recidiva e di riconoscere le attenuanti generiche, nonché avrebbe sostanzialmente riprodotto la motivazione della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello, sono deducibili solo vizi attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze rivolte contro motivi rinunciati o contro la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché la difesa aveva rinunciato ai motivi sull'an della responsabilità e aveva concordato la pena, compresa la recidiva, non potevano essere dedotte questioni sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sulla motivazione della sentenza. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare la formazione della volontà di aderire all'accordo, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità della sentenza rispetto al contenuto concordato.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, se i motivi su responsabilità sono stati rinunciati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dei motivi, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamati come titoli di reato oggetto della sentenza d'appello, relativi a più episodi di concorso nel reato di sostituzione di persona.
Indicato come norma incriminatrice per i fatti contestati nei singoli procedimenti riuniti o richiamati nella sentenza d'appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione i punti della decisione che la parte ha espressamente rinunciato a contestare.
- Sono ammissibili solo le doglianze che investono la validità del consenso al concordato, il consenso del Procuratore generale o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- La mancata concessione della recidiva favorevole o delle attenuanti generiche non è deducibile in cassazione quando il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di concordato e la relativa censura sia incompatibile con i motivi rinunciati.
- Le censure motivate in modo generico o meramente stereotipato non soddisfano il requisito di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01958/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01959/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01960/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01961/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01962/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01965/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →