Cassazione Penale, Ordinanza n. 01962/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso l'aumento per continuazione ex art. 81 c.p. e rideterminato la pena, confermando per il resto la responsabilità per reati fallimentari. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata assoluzione dall'ipotesi di bancarotta impropria da operazioni dolose. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura diretta in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle prove, profili non consentiti in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale manifesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse immune da vizi logici rilevanti e che il giudice di appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui, nella bancarotta impropria da operazioni dolose, non interrompono il nesso causale né la preesistenza di una causa del dissesto né il fatto che l'operazione dolosa abbia solo aggravato un dissesto già in atto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato con riferimento all'aumento per continuazione escluso in appello e poi non oggetto di specifica censura efficace in cassazione
art. 216 R.D. 16 maggio 1942, n. 267
norma tra quelle poste a base della condanna per reati fallimentari, nel testo non ulteriormente specificata
art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267
fonte della bancarotta impropria da operazioni dolose; la Corte ribadisce che ai fini della configurabilità del reato il nesso causale con il fallimento non è escluso dalla preesistenza del dissesto o dal suo aggravamento
art. 219 R.D. 16 maggio 1942, n. 267
norma richiamata tra quelle oggetto della decisione di merito, senza ulteriore specificazione nel testo
richiamato quale disciplina del concorso causale applicabile anche quando l'operazione dolosa si inserisca in un quadro di dissesto già esistente
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ponderazione dell'attendibilità e del valore delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e priva di manifesta illogicità.
- Per la bancarotta impropria da operazioni dolose, ai fini della configurabilità del reato, non è interrotto il nesso causale dalla sola esistenza di una causa pregressa del dissesto, né dal fatto che l'operazione dolosa abbia inciso solo aggravando una situazione già compromessa.
- La nozione di fallimento è distinta da quella di dissesto: il fallimento è l'evento giuridico accertato dalla sentenza dichiarativa, mentre il dissesto è una situazione economica che può essere anche reversibile; pertanto, un'operazione dolosa causalmente collegata al fallimento integra il reato anche se non è l'unica causa del dissesto.
- Nel concorso causale penale opera il principio per cui più antecedenti possono concorrere alla produzione dell'evento senza che la presenza di una causa precedente escluda la rilevanza causale della condotta successiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01931/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01958/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01959/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01960/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01961/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01965/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →