Cassazione Penale, Ordinanza n. 01960/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. L'unico motivo dedotto censurava, per vizio di motivazione, la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p., sostenendo in sostanza che la merce sottratta non fosse assistita dalla custodia richiesta per integrare l'aggravante. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e con il principio giurisprudenziale secondo cui, nel contesto del supermercato self service, l'aggravante sussiste quando la cosa è esposta alla pubblica fede e non è oggetto di custodia continua e diretta.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato come base della qualificazione del fatto quale tentativo.
art. 624 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del furto.
art. 625, comma primo, n. 7 c.p.
L'aggravante sussiste quando la cosa sottratta è esposta alla pubblica fede o comunque non è assistita da custodia continua e diretta; nel supermercato self service la vigilanza occasionale o a campione non esclude l'aggravante.
art. 616 c.p.p.
Implica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto commesso in un supermercato self service, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può ritenersi integrata quando la merce non è sottoposta a una custodia continua e diretta; non basta una vigilanza generica, saltuaria o occasionale degli addetti.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo che contesti la motivazione della sentenza impugnata deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito e con l'orientamento giurisprudenziale richiamato; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla mancata esclusione di un'aggravante è inammissibile quando si risolve in una critica assertiva e non dimostra l'illogicità o la manifesta carenza della motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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