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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01958/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. per due reati di estorsione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto; 3) illegittimità del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee; 4) eccessività/determinazione indebita della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e, in parte, non consentiti nel giudizio avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello, poiché le doglianze investivano profili rinunciati o comunque non deducibili, salvo i limiti dell'illegalità della pena o della difformità della pronuncia rispetto al contenuto del concordato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione soltanto i motivi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione del giudice rispetto al contenuto dell'accordo; sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi relativi alla pena, salvo che la sanzione sia illegalmente determinata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; nel giudizio di legittimità avverso la sentenza resa ex art. 599-bis sono deducibili solo censure su formazione della volontà, consenso del pubblico ministero e difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione del proscioglimento immediato non è deducibile in cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, se la doglianza riguarda motivi rinunciati.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il sindacato è limitato ai profili relativi alla validità dell'adesione all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra decisione e contenuto dell'intesa.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati con il concordato, comprese le censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che emerga una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile nei limiti consentiti dalla struttura del procedimento.
  • Le contestazioni sulla determinazione della pena sono deducibili solo se si traducono in illegalità della sanzione, cioè quando la pena irrogata sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge; non basta lamentarne l'eccessività rispetto a quanto concordato.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e argomentato: la mera riproposizione di doglianze apodittiche o non sviluppate determina l'inammissibilità per genericità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsionePena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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