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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11160/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento ICI per gli anni d’imposta 2007-2011 relativi a un’area fabbricabile in comproprietà della contribuente. Il Comune ha contestato omesse dichiarazioni e/o dichiarazioni infedeli sul valore del bene, ritenendo dovuta una maggiore imposta e applicando sanzioni per ciascun anno. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del Comune, escludendo la decadenza del potere impositivo, ritenendo corretta la pretesa tributaria e affermando che i criteri dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 non fossero vincolanti e potessero essere integrati con altri parametri. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 1, comma 161, l. 296/2006 per tardività dell’accertamento relativo al 2007; 2) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e omesso esame di fatti decisivi, perché il valore venale dell’area sarebbe stato determinato senza applicare i criteri legali e senza considerare i vincoli urbanistici che ne riducevano la potenzialità edificatoria; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c. quanto al rigetto generico delle ulteriori eccezioni; 4) violazione dell’art. 2729 c.c. per uso indebito di presunzioni e valorizzazione di una compravendita del 2012; 5) omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 12 d.lgs. 472/1997, in relazione al cumulo delle sanzioni per violazioni della stessa indole in più periodi d’imposta. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura di violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e il terzo motivo per motivazione apparente, ha dichiarato assorbite le ulteriori censure (seconda parte del primo motivo, secondo e quinto motivo) e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nel considerare non vincolanti i criteri legali di stima dell’area fabbricabile e che la motivazione sul rigetto delle altre eccezioni fosse meramente apodittica e non consentisse di comprendere il percorso logico seguito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; nel caso di omessa dichiarazione, il dies a quo coincide con il termine entro cui la dichiarazione doveva essere presentata.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992

    Per la base imponibile dell’ICI sulle aree fabbricabili il valore venale deve essere determinato sulla base dei criteri legali relativi a zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento del terreno e prezzi medi di mercato; tali parametri sono vincolanti e non possono essere sostituiti da valutazioni apodittiche o da criteri diversi non previsti dalla norma.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati utilizzati come parametri di censura per violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia.

  • art. 2729 c.c.

    La censura relativa alla prova presuntiva è stata assorbita, poiché la corretta stima del valore del bene dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio secondo i criteri legali di legge.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla quando è solo apparente, perché non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull’iter logico seguito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata prospettata in relazione alla mancata decisione sulla questione del cumulo giuridico delle sanzioni, ma è stata assorbita dall’accoglimento dei motivi principali.

  • art. 12, D.Lgs. 472/1997

    La questione del cumulo di sanzioni per violazioni della stessa indole in più periodi d’imposta è stata ritenuta dipendente dall’esito della nuova valutazione del rapporto impositivo e quindi assorbita.

Massime di principio

  • Nel caso di omessa dichiarazione ai fini ICI, il termine di decadenza per l’accertamento decorre dal termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non dal solo momento del versamento eventualmente insufficiente, se la decisione di merito si fonda sull’inadempimento dichiarativo.
  • Ai fini della determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili in ICI, il giudice di merito deve applicare i criteri legali dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che sono vincolanti e tassativi; non è consentito sostituirli con valutazioni generiche o con dati non riferiti al corretto anno d’imposta.
  • La stima del valore di un’area fabbricabile deve essere compiuta con riferimento all’anno di imposizione e tenendo conto dei parametri normativi previsti dalla legge, inclusi gli eventuali oneri di adattamento del terreno e gli altri elementi tipizzati dalla disposizione.
  • La motivazione della sentenza è apparente e quindi nulla quando si limita a formule generiche di rigetto delle eccezioni senza indicare quali contestazioni siano state esaminate e senza spiegare le ragioni del loro mancato accoglimento.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attaccano un profilo diverso da quello su cui la decisione si fonda, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • Le questioni relative alla corretta quantificazione dell’imposta e alla rinnovata stima del valore imponibile possono rendere assorbite le doglianze concernenti il metodo presuntivo e il cumulo delle sanzioni, quando la nuova decisione di merito dovrà nuovamente riesaminare la base imponibile e gli effetti sanzionatori.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpunugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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