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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04471/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un privato volta ad ottenere il pagamento di un contributo pubblico previsto per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, oltre al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla mancata erogazione. In primo grado era stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il contributo e il relativo importo era stato quantificato; in appello, però, il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione sulla base del rilievo che il richiedente non aveva dimostrato la priorità della propria pratica ai sensi dell’art. 3 della l. n. 32 del 1992, con conseguente necessità di attendere l’esaurimento delle pratiche prioritarie. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., per asserita genericità dell’appello del Comune; (2) nullità della motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (3) analoga censura circa l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 l. n. 32 del 1992; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa considerazione della mancata contestazione, da parte del Comune, della regolarità e completezza della pratica amministrativa; (5) violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita extrapetizione, perché la Corte territoriale avrebbe valorizzato la incompletezza documentale pur in assenza di specifico motivo di appello; (6) violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata attribuzione di valore di prova legale a un provvedimento del Sindaco del 2 marzo 1990 che autorizzava i lavori e quantificava il contributo; (7) omesso esame di un fatto decisivo relativo all’integrazione documentale richiesta dall’ente e poi eseguita, che avrebbe portato al provvedimento autorizzativo dei lavori. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, affermando tra l’altro che: per censurare la specificità dei motivi di appello occorre riportarne il contenuto rilevante; la doglianza deve confrontarsi con la ratio decidendi; il principio di non contestazione richiede puntuale indicazione del fatto, del momento processuale e della sua prova o pacificità; nel dedurre errori processuali occorre autosufficienza e precisa individuazione del fatto processuale; l’atto amministrativo fa prova legale solo nei limiti dell’art. 2700 c.c.; il presunto fatto omesso era stato comunque esaminato dal giudice di merito, che aveva ritenuto non completata l’integrazione documentale necessaria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e agli oneri accessori previsti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano, in larga parte, difettosi di autosufficienza o comunque non confrontati con la motivazione decisiva della sentenza impugnata; in particolare, ha reputato che la Corte d’appello avesse correttamente fondato la decisione sull’assenza dei criteri di priorità richiesti dall’art. 3 l. n. 32 del 1992 e sulla mancata dimostrazione di una completa e tempestiva integrazione documentale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo previsto dal testo unico spese di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Per contestare l’ammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, il ricorrente per cassazione deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dei motivi di gravame, così da consentire il controllo di legittimità.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è infondata quando la decisione espone una ratio intelligibile, anche se sfavorevole alla parte ricorrente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di percepire le ragioni della decisione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse rispettato.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia o di violazione del principio di non contestazione richiede la puntuale indicazione del fatto allegato, del momento processuale e della sua prova o pacificità.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura di extrapetizione in appello è inammissibile se il ricorrente non trascrive e non indica specificamente i motivi di gravame necessari a verificare il preteso sconfinamento del decisum.

  • art. 116 c.p.c.

    L’atto amministrativo può avere valore di prova legale solo nei limiti della sua efficacia documentale; non prova automaticamente valutazioni giuridiche o accertamenti ulteriori ivi contenuti.

  • art. 2700 c.c.

    L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni ricevute e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non di ulteriori valutazioni o accertamenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 3 l. 23 gennaio 1992, n. 32

    Il contributo pubblico era subordinato alla sussistenza di criteri di priorità; la loro mancanza impediva l’assegnazione prioritaria del beneficio.

  • l. 14 maggio 1981, n. 219

    Base normativa del contributo per la ricostruzione dell’immobile danneggiato dal sisma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo o un vizio di specificità dell’appello è necessario riportare puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti, perché il controllo di legittimità sia concretamente esercitabile.
  • La censura di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • Il principio di non contestazione non esonera dall’onere di indicare in modo preciso il fatto allegato, il momento processuale in cui è stato dedotto e gli elementi da cui risulti pacifico o provato.
  • L’atto amministrativo può avere efficacia probatoria piena solo nei limiti propri dell’atto pubblico; non vale come prova legale delle valutazioni o qualificazioni giuridiche contenute nel provvedimento.
  • In tema di contributi pubblici subordinati a criteri di priorità, l’assenza della prova dei requisiti preferenziali legittima il diniego o la postergazione del pagamento, anche se il rapporto sostanziale al contributo sia stato già riconosciuto in astratto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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