Cassazione Civile, Ordinanza n. 02255/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un verbale di accertamento della Polizia stradale che contestava alla conducente la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, c.d.s., per avere perso il controllo del veicolo in galleria, con conseguente urto contro il marciapiede rialzato e altri margini della carreggiata. L'opposizione al verbale è stata respinta dal Tribunale e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, c.d.s., sostenendo che non fosse stata provata l'effettiva velocità tenuta e che la sola perdita di controllo del mezzo non bastasse a integrare l'illecito; ha inoltre contestato la prova dell'elemento soggettivo, assumendo che non fosse dimostrata una condotta cosciente e volontaria. Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo relativo a un preteso malore improvviso, che avrebbe dovuto escludere il caso fortuito e condurre a una diversa valutazione di imprevedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito: la Corte territoriale aveva desunto, con motivazione congrua, la velocità non adeguata dalle modalità del sinistro e dalle sue conseguenze, valorizzando il verbale della Polstrada e le circostanze emerse (galleria illuminata, visibilità delle pareti, assenza di manovre correttive, collisione con i margini, invasione del marciapiede rialzato, scoppio di uno pneumatico). Ha inoltre affermato che l'onere di provare l'elemento soggettivo e l'eventuale causa esonerativa gravava sulla ricorrente, sicché non era la P.A. a dover dimostrare la sua piena lucidità. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non accompagnata dalla deduzione di una divergenza tra le ragioni delle due sentenze di merito. Non vi è stata pronuncia sulle spese per difetto di costituzione delle amministrazioni intimate. La Corte ha applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 141, commi 2 e 11, c.d.s.
La violazione della norma può desumersi dalle modalità concrete della guida e dalle conseguenze del sinistro; non è necessario un accertamento diretto della velocità tramite dato numerico quando gli elementi fattuali consentono di inferire che la velocità non fosse adeguata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando opera la preclusione della doppia conforme e il ricorrente non deduce una diversità di motivazione tra primo e secondo grado.
Il giudice di merito può valutare liberamente le risultanze del verbale di accertamento e le altre circostanze fattuali ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se non viene allegata una diversità di ragioni tra le due decisioni di merito.
Il procedimento camerale accelerato consente la definizione anticipata del ricorso quando le censure risultino manifestamente inammissibili.
La causa è stata trattata in adunanza camerale nelle forme previste per la decisione semplificata.
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e coerente.
- La velocità non adeguata alla circolazione può essere desunta anche indirettamente dalle circostanze del sinistro e dalle sue modalità concrete, senza necessità di una misurazione tecnica numerica, ove il ragionamento del giudice di merito sia logico e completo.
- In materia di sanzioni stradali, chi contesta l'addebito deve allegare e provare i fatti impeditivi o scriminanti, inclusa l'eventuale incidenza causale di un malore o di altra causa esimente; non grava sull'amministrazione la prova della piena lucidità del conducente.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi una diversa motivazione tra le due decisioni di merito.
- Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: non può essere richiesto un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione della dinamica fattuale già esaminata dai giudici di merito.
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