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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00429/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della Polizia Stradale di Arezzo del 23 ottobre 2019, con cui era stata contestata alla società proprietaria del veicolo una violazione dell'art. 142 CdS, commi 8 e 11, perché dai dati del cronotachigrafo digitale risultava un superamento di 5 km/h del limite di velocità rispetto alla taratura del limitatore, detratta la tolleranza. La società proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace, poi respinta; quindi appellava al Tribunale di Arezzo, che confermava il rigetto. In cassazione, la società articolava due motivi: con il primo sosteneva che, in caso di contestazione di eccesso di velocità rilevata dal cronotachigrafo, dovessero applicarsi le sanzioni dell'art. 179 CdS, commi 2 e 2-bis, e non quelle dell'art. 142 CdS per il caso di limitatore non funzionante o alterato; lamentava inoltre che l'art. 142, comma 11, imporrebbe sempre l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata per verificare la causa della violazione. Con il secondo motivo deduceva che, trattandosi di trasporto conto terzi, dovesse trovare applicazione la disciplina speciale del d.lgs. n. 286/2005, in particolare gli artt. 6 e 7, con conseguente diversa regolazione della responsabilità e dell'apparato sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito. Il ricorso era stato notificato il 7 agosto 2021 e depositato il 23 settembre 2021, oltre il termine di venti giorni dalla notifica, computato anche tenendo conto della sospensione feriale. La Corte ha affermato che l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio determina improcedibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della mancata costituzione della resistente. Non essendovi rinuncia, non è stata dichiarata l'estinzione. Non sono state liquidate spese per assenza di difese della Prefettura. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142, commi 8 e 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Nel giudizio di merito la disposizione è stata letta come norma sanzionatoria per il superamento dei limiti di velocità da parte di veicoli soggetti a limitatore; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 179, commi 2, 2-bis e 6-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Secondo la ricorrente si applicherebbero le sanzioni previste per cronotachigrafo/limitatore; il giudice d'appello aveva invece ritenuto che l'accompagnamento in officina sia funzionale all'accertamento di alterazione o mancato funzionamento e a sanzioni autonome ex art. 179, non alla sanzione per il mero superamento del limite di velocità.

  • art. 196 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Il Tribunale aveva ritenuto la società obbligata in solido non in qualità di vettore, ma come proprietaria del veicolo ai sensi della disciplina generale del Codice della Strada.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 286/2005

    La ricorrente invocava la norma per sostenere l'applicazione della disciplina speciale del trasporto conto terzi; il Tribunale aveva ritenuto che essa estenda soltanto l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, senza sostituirlo.

  • art. 6 d.lgs. n. 286/2005

    Richiamato dalla ricorrente quale norma di raccordo tra disciplina speciale del trasporto e Codice della Strada.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda le nullità di forma, non la violazione di termini perentori.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'estinzione in mancanza di espressa rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro dell'importo ulteriore del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il deposito del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per il solo fatto che la controparte non si costituisca.
  • La disciplina della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non si applica alla violazione di termini perentori, ma soltanto alle irregolarità formali dell'atto.
  • Quando un giudizio di cassazione viene dichiarato improcedibile, non si versa in un caso di estinzione se non interviene una espressa rinuncia al ricorso.
  • L'obbligo di accompagnamento del veicolo presso officina autorizzata, evocato nella disciplina del Codice della Strada, presuppone un accertamento di alterazione o non funzionamento degli apparati e non può essere automaticamente confuso con la sola contestazione di eccesso di velocità.
  • La disciplina speciale del trasporto conto terzi non sostituisce automaticamente il Codice della Strada, ma può integrarlo o estenderne l'applicazione secondo le previsioni richiamate dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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